di Paola Iandolo
Dolce Vita, niente proroga delle indagini. Il gip Giulio Argenio ha sciolto la riserva respingendo la richiesta avanzata dal pm di altri sei mesi di indagini. A distanza di ventiquattro ore dalla celebrazione dell'udienza camerale fissata dal gip, è arrivata la decisione. Per questo motivo, dunque, entro dieci giorni la Procura dovrà determinarsi rispetto a queste contestazioni, chiedendo il rinvio a giudizio o l’ archiviazione.
Nel provvedimento firmato dal Gip Argenio, viene rilevato, come avevano sostenuto anche le difese in aula nel corso dell’udienza celebrata in camera di consiglio, che le richieste della Procura sono state tardive, perché formulate in data successiva alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. In buona sostanza, come nelle memorie e nella discussione in aula hanno sostenuto i difensori dei principali indagati, ovvero il penalista Luigi Petrillo (che difende l’ex sindaco Festa) e i penalisti Marino Capone e Nicola Quatrano (che difendono Guerriero Fabio), la richiesta di proroga della Procura era arrivata solo ventitre’ giorni dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, siccome la prima iscrizione era datata 31 agosto 2023.
E non valeva il fatto che per l’associazione a delinquere semplice si applicasse la deroga che invece viene applicata per l’associazione a delinquere mafiosa. Cosi in aula anche lo stesso magistrato presente, il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, si era rimesso alla decisione del Gip, rilevando che quanto esposto dalle difese era condivisibile. Nel suo provvedimento il Gip Argenio ha messo in evidenza “che difatti, procedendosi anche per il reato ai cui all’art. 416 c.p- non trova applicazione la sospensione feriale dei termini. Rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 6321 del 25/1 1/2015) la deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall’art. 240 bis, comma secondo, disp.coord.cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, non presuppone l’esistenza di uno “status custodiale” e riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i deliti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito dellorganizzazione”.
