di Paola Iandolo
Nessun condizionamento dell’affidamento se non esiste un segmento “concorrenziale”. Questi in sintesi i motivi per cui nel novembre scorso i giudici della Sesta Sezione Penale, accogliendo il ricorso dell’avvocato Fabio Viglione - difensore del noto network Rds - e la memoria presentata dalla difesa di Filomena Smiraglia, rappresentata dall'avvocato Marco Campora, hanno confermato avallato la mancata applicazione del sequestro di una somma di 226mila euro per gli affidamenti legati all’evento svoltosi a febbraio 2024 Eurochocolate. Sequestro già rigettato dal Gip e successivamente dal Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, dopo il ricorso della Procura, che aveva successivamente impugnato anche davanti alla Suprema Corte.
I precedenti
Il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari Giulio Argenio aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 226.400,00 euro nei confronti di Gianluca Festa (per cui il sequestro era stato reiterato), F. S., G.M. e G. S. in quanto profitto dei reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente. La richiesta di sequestro era stata rigettata, anche nei riguardi della società Radio Dimensione Suono. Per il Tribunale del Riesame non era configurabile neanche il delitto di turbata libertà nella scelta del contraente. Anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il reato in esame presupporrebbe comunque una gara, cioè un segmento valutativo concorrenziale, sicchè il delitto non sarebbe configurabile neanche nel caso in cui il mancato espletamento della gara sia frutto della condotta perturbativa che consenta l’affidamento diretto.
