di Paola Iandolo
Sono stati rigettati dai giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione i ricorsi contro il verdetto di secondo grado per vertici e affiliati al clan Sangermano, a partire dal capoclan Agostino Sangermano. Confermata definitivamente la sentenza di secondo grado emessa dai magistrati della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli: sentenza che aveva riformato quella di primo grado solo per Onofrio Sepe e Salvatore Sepe. Per loro era stata disposta l’assoluzione per alcuni capi di accusa per le armi ed uno sconto di pena di sei mesi per il primo e un anno per il secondo.
La sentenza era poi stata confermata nei confronti di tutti gli altri imputati. Per cui erano state confermate anche dai giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli le condanne nei confronti di Onofrio Sepe per effetto della riforma della sentenza da 9 anni e 4 mesi a 8 anni a 10 mesi (difeso dall’avvocato Raffaele Bizzarro), Paolo Nappi a 8 anni e 8 mesi (difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro e Marco Massimiliano Maffei), Salvatore Sepe da 12 anni e 8 mesi a 11 anni e 8 mesi ( difeso dagli avvocati Antonio Iorio e Giovanna Russo, Agostino Sangermano a13 anni e 8 mesi (difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro).
L'esistenza del sodalizio criminale
Il Gup aveva ritenuto provata l’esistenza del sodalizio anche alla luce del materiale probatorio raccolto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e dalla Dia di Napoli, coordinati in primis dal pm antimafia Gianfranco Scarfo’ e successivamente dai pm Simona Rossi e Antonio D’ Alessio. "Dal materiale probatorio illustrato e commentato - scrive il Gup - senza ombra di dubbio deve dirsi provato che gli imputati Sangermano Agostino, Sepe Salvatore, Sepe Onofrio, Nappi Paolo e Buonincontri Giuseppe abbiano consentito e garantito la sopravvivenza e la perdurante operatività del gruppo camorristico riferibile alla famiglia Sangermano. La consorteria criminale composta dagli odierni imputati e da altri soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, legati per la maggior parte da vincoli familiari, più o meno stretti, ha tutti i caratteri di cui all’art. 416 bis c.p., in considerazione dell’accertato utilizzo del metodo mafioso per il perseguimento dei propri scopi illeciti”. Ora si attendono le motivazioni della sentenza nei confronti del gruppo operativo tra nolano e provincia di Avellino.
