di Paola Iandolo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino ha annullato sei avvisi di accertamento IMU per il 2023 e il 2024 notificati da Gamma Tributi S.r.l. a tre comproprietari di terreni a Manocalzati, perché il Comune non ha mai recepito nel proprio piano urbanistico la destinazione industriale prevista dal piano del Consorzio ASI di Pianodardine.
A stabilirlo la settembre dal giudice monocratico Andrea Luce. I contribuenti sono stati assistiti dall’avvocato Fabiola De Stefano, dello studio De Stefano & Iacobacci di Avellino. La concessionaria aveva classificato i fondi come aree edificabili a destinazione industriale, richiamando il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI del 1992. Per il Programma di Fabbricazione del 1973, ancora vigente a Manocalzati. Ma nel corso delle indagini è emerso che gli stessi terreni sono invece in zona «E», agricola.
La difesa
Il giudice monocratico ha accolto la tesi della difesa. I piani delle aree di sviluppo industriale hanno gli stessi effetti dei piani territoriali di coordinamento: impongono ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici, ma da soli non modificano la destinazione dei suoli. Finché l’ente locale non recepisce le previsioni del piano ASI, a qualificare le aree resta il piano comunale. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Era voce comune che il Comune non avesse mai recepito la destinazione industriale.
Nei propri scritti difensivi la stessa concessionaria parlava di «inerzia del Comune». Per questo la previsione del piano ASI è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’imposta. La sentenza richiama inoltre la perdita di efficacia dei piani ASI campani prorogati con legge regionale, dopo una pronuncia della Corte Costituzionale.
La decisione
La Corte ha respinto anche l’eccezione di giudicato esterno sollevata da Gamma Tributi, che invocava una precedente sentenza tra le stesse parti sull’IMU 2021. Due i motivi: la causa petendi è diversa e non è stato provato il passaggio in giudicato nelle forme previste. La concessionaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
L’avvocato De Stefano ha commentato "questa sentenza ribadisce un principio semplice ma spesso ignorato: l’imposta deve fondarsi sulla reale destinazione urbanistica dei terreni, stabilita dal Comune, e non su previsioni di piani sovraordinati mai attuate. È un precedente che può interessare molti proprietari di fondi agricoli ricompresi nei perimetri ASI e tassati come aree industriali". Infine Gamma Tributi dovrà pagare le spese di giudizio.
