Ariano e la triste piaga degli ambulanti abusivi, ecco la verità....
Decine di verbali, bilance sequestrate, ammonizioni, controlli da parte dei Vigili Urbani, Polizia, Guardia di Finanza e persino Reparto Prevenzione Crimine Campania, ma loro sono sempre lì, rotatoria Martiri, Cardito, San Pietro, ingresso Piano di Zona e in altri punti della città ad Ariano Irpino nell'illegalità più totale. Lo Stato esce sconfitto da questa storia ma la colpa non è delle forze dell'ordine, che anzi hanno fatto più del dovuto fino ad oggi per contrastare il fenomeno, dopo le denunce e le pressioni che arrivano dai commercianti a posto fisso.
L'avviso per gli operatori del commercio itinerante è noto a tutti, la campagna informativa è stata abbondantemente messa in atto attraverso la diffusione di un vademecum, su come esercitare l’attività nel rispetto delle normative, creando le condizioni ottimali per stabilire un rapporto leale e professionale tra commercianti e clienti ma ciò che manca non sono ora più i controlli, bensì la presa di posizione del comune.
Basta solo questo passaggio per venirne a capo:
"Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Regolamento Comunale è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74 e in caso di particolare gravità o di recidiva la sospensione dell’attività di vendita (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale)."
In sintesi L'Area Finanziaria del Comune di Ariano Irpino, di fronte a decine e decine di verbali, avrebbe potuto e dovuto già da tempo porre fine una volta e per sempre a questa grave situazione, cosa che finora non è avvenuta e non si capisce il perchè....
L'assessore al commercio Filomena Gambacorta, anche lei impotente, telefona ogni giorno al comando di Polizia Municipale, controlli su controlli, multe su multe, ma ogni azione del genere serve a ben poco. Qualche ambulante lo ha detto apertamente: "Fateci tutte le multe che volete, tanto noi non le paghiamo."
L'intento di Gambacorta e dell'amministrazione comunale non è quello di privare agli ambulanti di vendere i loro prodotti, ma semplicemente di rispettare gli spazi stabiliti dal regolamento: "L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nell’intero territorio comunale ad esclusione delle suddette zone. Sono, altresì, istituite le seguenti aree di sosta dove è possibile svolgere l’attività in forma itinerante: a) Piazzetta San Francesco b) Piazzale antistante la chiesa di località Martiri - c) Piazzale antistante Palazzetto dello Sport di località Cardito (articolo 5, comma 1, del vigente Regolamento Comunale)."
L'ultimo avviso, relativo al commercio itinerante, è datato 28 ottobre 2013 e porta la firma del Commissario Prefettizio Elvira Nuzzolo.
Andiamo con ordine:
Autorizzazione: l’operatore deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente (SCIA). Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).
Delega: L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98 e ss. mm. ii, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).
Esposizione della merce sui banchi fissi: E’ vietata l’occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quanto crei ingombro (articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento Comunale).
Sosta per non più di un’ora: La sosta è consentita sulla parte del territorio comunale ove non risulta vietata la vendita itinerante, per non più di un'ora nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, la materia igienico - sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico (articolo 5 comma 2, del Regolamento Comunale).
Gli ambulanti dovranno esporre l’orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza (articolo 5, comma 2, del Regolamento Comunale).
Distanza tra un punto sosta e quello successivo: nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l’operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell’area di mercato o fiere e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).
Zone vietate: è vietato esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone indicate all’articolo 5, comma 1, del Regolamento Comunale (Centro storico, asse viario SS.90 delle Puglie, etc) e comunque in tutti i casi dove è vietata la sosta (articoli 7 e 158 del Codice della Strada, ad esempio: vicinanze di rotatorie ed incroci, in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione ecc.).
Zone consentite: L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nell’intero territorio comunale ad esclusione delle suddette zone. Sono, altresì, istituite le seguenti aree di sosta dove è possibile svolgere l’attività in forma itinerante: a) Piazzetta San Francesco b) Piazzale antistante la chiesa di località Martiri - c) Piazzale antistante Palazzetto dello Sport di località Cardito (articolo 5, comma 1, del vigente Regolamento Comunale).
Sanzioni: Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Regolamento Comunale è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74 e in caso di particolare gravità o di recidiva la sospensione dell’attività di vendita (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).
Produttori agricoli
Vendita su area pubblica in forma itinerante: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune oppure SCIA presentata al Comune ove ha sede l’azienda di produzione.
Come finirà questa storia? Al momento non è dato sapere......
Gianni Vigoroso
