Zona rossa: solo generi alimentari al mercato di Grottaminarda

Ecco tutte le indicazioni

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Qui Grottaminarda

Grottaminarda.  

Il Comune di Grottaminarda attraverso l'avviso n. 46 ricorda alla cittadinanza quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 in materia di misure per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del Virus Covid -19, con l'istituzione della “Zona Rossa” anche in Campania. Tra le altre cose si sottolinea che dal 24 novembre riprenderanno le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni.

Inoltre con l'Ordinanza n. 21 a firma del sindaco riguardo mercato e cimitero si precisa che lo stesso è consentito per la sola vendita dei generi alimentari il lunedì lungo via A.A. Minichiello e via Condotto dalle ore 8:00 alle ore 12:30 ed il lunedì, mercoledì e venerdì in via Papa Giovanni XXIII (area già destinata a mercatino di prodotti ortofrutticoli e tipici locali).

Mentre per il Cimitero visite consentite nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in maniera contingentata:

I cittadini possono accedere muniti di mascherina di protezione personale e con igienizzante delle mani a propria cura, l’entrata è consentita per un numero massimo di 30 persone per volta avendo cura di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, l’ingresso è consentito da via dei Cipressi mentre l’uscita è individuata al Cancello di via Francesco Flammia (già via Carpignano).

Regole zona rossa

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori del Comune e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalle disposizioni governative o regionali;

2. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita', sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

3. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

4. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

5. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

6. In ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese le attività sportive dilettantistica di base, le scuole e le attività formative di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

7. Le attività di cui ai precedenti punti e) ed f) sono sospese anche se svolte nei centri sportivi all'aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

8. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

9. Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza così come disposto dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 del 14/11/2020;

10. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del D.P.C.M. 3/11/2020; le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

11. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del D.P.C. 3/11/2020 e cioè: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.