A Moschiano è vietato nutrire i randagi: animalisti contro ordinanza del Comune

Sanzioni fino a 500 euro per chi dà da mangiare agli animali in strada

a moschiano e vietato nutrire i randagi animalisti contro ordinanza del comune
Moschiano.  

L'Associazione Vegani Internazionale (AVI) e il Collettivo Voce Animale sollevano gravi preoccupazioni per una decisione che potrebbe compromettere la vita di numerosi animali a Moschiano, in provincia di Avellino. E' l'Ordinanza sindacale n. 24/2025, emessa dal Comune che, secondo le associazioni "vieta categoricamente la somministrazione di cibo e acqua a cani, gatti e volatili".

Contrasto con la legge quadro 281/1991

Le due realtà esprimono una ferma opposizione, sottolineando che il provvedimento contrasta apertamente con la Legge quadro 281/1991, che impone ai Comuni di affrontare il randagismo in maniera attiva e collaborativa.
“A rischio – denunciano - vi è la vita e il benessere degli animali, soprattutto in assenza di deroghe o zone di alimentazione controllata per i volontari”.

Sanzioni fino a 500 euro

E ancora "Riteniamo priva di qualsiasi giustificazione morale l’introduzione, inoltre, di sanzioni fino a 500 euro per chi cerca di nutrire i randagi. Questa visione punitiva e repressiva dell’amministrazione contrasta con un approccio preventivo e collaborativo che, invece, dovrebbe essere promosso per il bene degli animali", dichiarano AVI e il Collettivo Voce Animale.

L'appello: annullare ordinanza e cercare soluzioni alternative

A sostegno della causa, si sono schierati anche alcuni consiglieri della lista “Moschiano prima di tutto”, tra cui Angelo Iovino, che hanno messo in luce l'assenza di basi giuridiche e sanitarie del provvedimento.
AVI e il Collettivo Voce Animale chiedono ora l'annullamento immediato dell'ordinanza e l'avvio di un confronto con i volontari e le ASL locali, per individuare soluzioni alternative, nel pieno rispetto della normativa nazionale per la tutela degli animali.

L'ordinanza

Nel dettaglio il provvedimento parla di divieto di esposizione di cibo. Eccolo integralmente riportato:
Divieto di imbrattamento urbano con somministrazione di cibo a tutte le specie di animali selvatici e/o randagi sul territorio comunale di Moschiano.

IL SINDACO
Visti e richiamati
• L'Art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i. inerente alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
l'Art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. inerente agli interventi d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di Igiene Pubblica;
la I.14 agosto 1991, n. 281;
la L. R. Campania n..16/01;
Premesso che:
• Il territorio comunale di Moschiano è caratterizzato da una cospicua biodiversità ed in alcune zone è particolarmente frequente la presenza di svariate specie animali (in particolare, gatti e cani randagi).
• L'alimentazione incontrollata degli animali selvatici e/o randagi aumenta e richiama un gran numero di roditori ed altri animali anche da zone limitrofe.
• La forte concentrazione di animali in determinate zone comporta una evidente compromissione del decoro urbano e delle condizioni igienico-sanitarie con conseguenti rischi per la salute pubblica.
Viste le numerose segnalazioni pervenute dei cittadini circa gli inconvenienti derivati dalla descritta situazione.
Ravvisata la necessità di predisporre misure finalizzate a prevenire ed eliminare il pericolo di malattie e degrado degli spazi pubblici.
Rammentato l'obbligo civico della pulizia del suolo pubblico sussistente per chiunque lo imbratti;
Valutato che un'efficace azione strumentale al perseguimento di dette finalità è rappresentata dal divieto abbandono - anche per finalità nutritive di animali selvatici e/o randagi - di rifiuti, avanzi di cibo e/o contenitori di sostanze alimentari di ogni tipo,
ORDINA
Il divieto, per tutto il territorio del Comune di Moschiano, con decorrenza immediata ed a chiunque, di abbandonare – anche per finalità nutritive di animali selvatici e/o randagi - di rifiuti, avanzi di cibo e/o contenitori di sostanze alimentari di ogni tipo.
AVVERTE CHE
• Per l'inosservanza delle disposizioni dalla preserte Ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 25,00 euro e 500,00 euro;
• Come stabilito dall'Art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR competente (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi del D. Lgs. 104/2010, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.
DISPONE CHE
le forze dell'ordine territorialmente competenti siano incaricate della vigilanza e dell'osservanza del presente provvedimento;
2) II presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio per tutto il tempo della sua efficacia e sul Sito WEB del Comune di Moschiano;
3) Copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
• Prefettura di Avellino;
• Stazione dei Carabinieri di Quindici (Av).