Intere famiglia senz'acqua con seri rischi igienico sanitari. L'allarme arriva da contrada Olivara a Montecalvo Irpino. Ce ne siamo già occupati nei giorni scorsi di questa emergenza, grazie ad una denuncia di Nicola Serafino, (leggi qui) diventata oggi piuttosto seria a tal punto che il sindaco Francesco Pepe, si è visto costretto ad emettere un'ordinanza contingibile e urgente per l'immediato ripristino dell'erogazione idrica, a tutela della salute e dell'igiene pubblica.
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 per l'immediato ripristino dell'erogazione idrica nella Contrada Olivara a tutela della salute e dell'igiene pubblica.
Qui non c'entra l'alto calore
La contrada in questione, è servita, per l’approvvigionamento idrico, da un acquedotto di proprietà della società ferrovie dello stato spa, in virtù di un contratto di natura privatistica tra la stessa e gli utenti residenti.
La scoperta
Dalle verifiche effettuate, l’interruzione del servizio non è stata preceduta da alcun preavviso formale né agli utenti né al comune, configurandosi come un’azione unilaterale e improvvisa da parte del soggetto gestore.
Due i comuni coinvolti
Già lo scorso 20 dicembre 2025 si diffidava, unitamente al sindaco comune limitrofe di Casalbore interessato alla questione, ferrovie dello stato a provvedere al ripristino della situazione.
La totale assenza di erogazione idrica sta determinando una situazione di grave disagio per la popolazione residente, che include nuclei familiari con bambini, anziani e persone in condizioni di fragilità, e costituisce un’emergenza di carattere igienico-sanitario, essendo l'acqua un bene primario ed essenziale per la vita e per il soddisfacimento delle più elementari esigenze di igiene personale e domestica.
Da qui l'ordinanza del sindaco Francesco Pepe
Ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) e dell’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il sindaco, quale rappresentante della comunità locale e massima autorità sanitaria sul territorio, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.
Tale potere, di natura extra ordinem, è legittimamente esercitabile in presenza di presupposti rigorosi, quali la contingibilità, intesa come situazione eccezionale, imprevedibile e accidentale, e l’urgenza, intesa come esistenza di un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità o per l'igiene e la sanità pubblica, non fronteggiabile con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento.
Rilevato che:
La situazione venutasi a creare nella Contrada Olivara integra pienamente i suddetti presupposti, in quanto:
1. La contingibilità è data dal carattere improvviso e imprevedibile dell’interruzione del servizio da parte di un soggetto terzo, che esula dalla normale gestione amministrativa e non poteva essere prevista.
2. L’urgenza è conclamata dalla natura del bene primario la cui fornitura è stata interrotta, con "intuibili gravissime conseguenze dannose che essa avrebbe comportato sul piano igienico- sanitario" per la comunità interessata.
Di fronte a un’emergenza di tale portata, che minaccia un bene primario come la salute pubblica, il sindaco non può rimanere inerte, essendo tenuto a intervenire per valutare e gestire l’impatto sulla cittadinanza.
L’emergenza deriva da una decisione unilaterale del fornitore, configurando una circostanza estranea alla sfera di controllo dell'amministrazione e degli utenti.
L'impossibilità per il Comune di realizzare nell'immediato un'infrastruttura idrica alternativa per ragioni di bilancio rende l'adozione di un provvedimento d'urgenza l'unico strumento idoneo a fronteggiare la crisi in attesa dell'adozione di misure ordinarie e strutturali.
Ritenuto pertanto necessario e indifferibile adottare un provvedimento contingibile e urgente al fine di ripristinare immediatamente le condizioni minime di igiene e sanità pubblica nella zona interessata, ordinando al soggetto gestore l’immediata riattivazione del servizio.
Che il presente provvedimento debba avere carattere temporaneo, limitato al tempo strettamente necessario per superare lo stato di emergenza,
Visto: Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’art. 50, comma 5. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare l’art. 117. Le segnalazioni dei cittadini pervenute. Per le motivazioni esposte in premessa:
Ordina alla società rete ferroviaria italiana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza della croce rossa 1 - 00161 - Roma (RM) Rea: 962805PEC: fsitaliane@pec.fsitaliane.it di provvedere, con effetto immediato, al ripristino completo e funzionale dell’erogazione di acqua potabile a servizio della contrada Olivara del comune di Montecalvo Irpino, attraverso l’acquedotto di sua proprietà, garantendo nelle more il servizio di emergenza sostitutivo.
1. L’efficacia della presente ordinanza è limitata al tempo strettamente necessario al superamento della fase emergenziale e alla definizione di una soluzione stabile e definitiva della problematica, anche attraverso le opportune sedi di confronto tra le parti.
Avverte
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le ulteriori responsabilità civili e amministrative, comporterà la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”).
Dispone
Che la presente ordinanza sia notificata alla società Ferrovie Italiana presso la sua sede legale e le sedi operative territorialmente competenti pec: (unità-territorialenordestrfi-dpr-dtp.na.utne@pec.rfi.it; pec:unità-territorialenordestrfi-dpr-dtp.na.@pec.rfi.it). Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a al Prefetto di Avellino e al comando stazione carabinieri di Montecalvo Irpino per opportuna conoscenza e per l'eventuale assistenza della forza pubblica che si rendesse necessaria per l'esecuzione.
All’Asl-Uffici igiene e sanità pubblica Avellino, Arera - autorità regolazione energia reti e ambiente pec: protocollo@pec.arera.it
Rete ferroviaria italiana., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza della croce rossa 1 - 00161 - Roma (RM). Rea: 962805PEC: fsitaliane@pec.fsitaliane.it
Al sindaco del comune di Casalbore con richiesta di emissione, laddove è necessario, di emettere ordinanza di analogo contenuto con riguardo all’accesso nella proprietà di fondi privati attraversati dalla conduttura da riparare in caso di diniego da parte dei proprietari.
Che il comando di polizia municipale e l’ufficio tecnico comunale vigilino sulla corretta e tempestiva esecuzione del presente provvedimento. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online del comune.
