Manovra, mezzo milione per la Funicolare di Montevergine

Ultima finanziaria in regione, arriva anxhe lo sconto sulla tassa automobilistica

Al terzo punto del documento economico il finanziamento per il santuario irpino

Mercogliano.  

Ultima manovra economica per De Luca prima delle regionali. Approvato in  Aula l’esame dell’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione e il bilancio preventivo 2020-2022. Tanti i punti ritenuti strategici dalla giunta regionale in questa legge di stabilità da 33 miliardi circa, di cui 11 per la sanità, per il solo 2020.

Previste molte spese per il sociale, la cultura e l’arte.

Si comincia con il rifinanziamento di leggi regionali di spesa. poi le autorizzazioni di spesa.

Innanzitutto al Teatro San Carlo. Per le finalità di consolidamento degli obiettivi di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo di cui all’articolo 1, comma . 87 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 5.770.000,00.

2.  Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 nell’ambito della Missione 12.

3. Al fine di assicurare il buon funzionamento e il potenziamento della funicolare di Montevergine è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell’ambito della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2020-2022. 

4. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 41 (Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell'isola d'Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017) è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 140.000,00 nell’ambito della Missione 4

 5. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni, secondo i requisiti e le condizioni di cui ai commi 34 e 35 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 2 200.000,00 nell’ambito della Missione 6

6. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito della Missione 12

7. Per assicurare il tempestivo soccorso a seguito di chiamata ai numeri di emergenza e per dotare ciascuna Centrale Operativa Territoriale di un efficace sistema di geo-localizzazione del chiamate, per le funzioni di ricerca e soccorso con le tecnologie più avanzate ed affidabili disponibili al momento, la Regione Campania dispone un finanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 mediante incremento della Missione 13, 
8. Per le finalità previste ai commi 24 e 25 della legge regionale 28/2018 è riconosciuto alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo pari ad euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 nell’ambito della Missione 5.
9. E ‘autorizzato per l’esercizio finanziario 2020 un contributo di euro 500.000,00 in favore del CEINGE per lo studio della predisposizione alla malattia neoplastica con pannelli di geni, in Regione Campania. All’onere di cui al presente comma si fa fronte mediante prelevamento di euro 500.000,00
dalla Missione 20
10. Al fine di supportare le attività di promozione e valorizzazione della vite maritata al pioppo, legge regionale 9 maggio 2016 n.11, è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari a euro 50.000,00 nell’ambito della Missione 9.
11. Il comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2018 n.28(...) è così modificato: “14. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 11, 12 e 13 sono quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2021 e 2022. Agli stessi si provvede mediante incremento della Missione 9
12. Il “Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, istituito con la legge regionale n. 11/2017, è dotato per l’esercizio finanziario 2020 di euro 100,000,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente disposizione si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 con contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20
13. Il contributo di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale n.38/2017, come modificata dalla legge regionale n.26/2018, è quantificato per l’esercizio finanziario 2020 in euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate alla Missione 5 
14. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale nonché per sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, alle Fondazioni di comunità delle province campane, è riconosciuto un contributo pari a 240.000,000 euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 mediante incremento delle risorse stanziate alla Missione 5
15. Al fine di garantire i livelli occupazionali e le attività sportive, è concesso un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l’annualità 2020 al Consorzio Centro Meridionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni e gli enti locali soci del Consorzio, stabilisce le modalità e ne regolamenta l’erogazione.

 

art. 3 Polo unico ambientale

1. Per le esigenze connesse alla realizzazione del polo unico ambientale di cui all'articolo 1, commi da 57 a 60, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020- Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), da realizzare anche mediante operazioni societarie di natura straordinaria, e consentire i necessari adeguamenti strutturali anche di natura economica e finanziaria, di dotazione di mezzi di produzione e di adeguamenti logistici, la Giunta prevede nel piano industriale triennale della società unica del polo ambientale un apporto al capitale di dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5 milioni di euro e di risorse finanziarie per almeno 5 milioni di euro. 
2. Il capitale sociale della società unica del polo ambientale, indicato all’articolo 1, comma 59, lettera a) della legge regionale n. 28/2018 è incrementato di almeno un milione di euro. 3. Ferme restando le competenze spettanti ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla società del polo ambientale, quale organismo pubblico con funzioni d’interesse generale, i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D 25.07.1904 n.523 e al R.D. 09.12.1937 n.2669 ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua.
4. La Giunta Regionale disciplina le modalità tecnico amministrative e di controllo degli interventi di gestione delle funzioni di polizia idraulica come trasferite, ivi comprese le attività di sorveglianza dei fiumi e torrenti attraverso presidi degli argini dei corsi. 5. In occasione del processo di fusione tra le due partecipate pubbliche SMA spa e CAS spa nella costituenda società del polo ambientale si procede ad un’armonizzazione dei diversi regimi contrattuali di lavoro in essere presso le stesse partecipate. Nelle more si procede ad un preallineamento contrattuale a parità di mansioni svolte per singole categorie di lavoro interessate ai successivi processi di fusione aziendale. 
6. Il processo di fusione ed incorporazione di cui al precedente comma 5 è completato nei sessanta giorni successivi all’approvazione della presente legge. Entro tale data la Giunta regionale predispone uno schema di contratto di servizi finalizzato ad assicurare continuità operativa, stabilità e adeguatezza del volume e della qualità delle commesse da attribuire alla Società.

Art. 4 Ristrutturazione del debito regionale

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell’indebitamento regionale, è autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della regione. 2. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione di mutui degli enti locali con oneri a carico della finanza regionale, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario dellepas sività totali.


Art. 5 Riordino e razionalizzazione delle partecipazioni regionali in fondazioni

1. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali in fondazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino e razionalizzazione attraverso cessione di partecipazioni, dismissione, soppressione, accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale, anche mediante costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali regionali, nell’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;
b) dismissione delle quote di partecipazione detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o similari ad altre fondazioni regionali, anche al fine di consentirne il riassetto mediante la costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali della Regione; c) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi; d) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

Art. 6 Domiciliazione bancaria della tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria. 2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 5/2013 

1. Al fine di adeguare il sistema di classificazione delle emissioni sonore degli aeromobili ai nuovi standard migliorativi, alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modificazioni: a) le tabelle C1 e C2 dell’allegato C sono sostituite dalle tabelle di cui all’Allegato 2; b) alla lettera l) del comma 175 dell’articolo 1, dopo le parole “gli aeromobili ad ala rotante” è aggiunta la seguente: “(elicotteri).”.

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2006 n.20

1. All’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n.20 dopo il comma 1 inserire i seguenti: “1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n.130, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.