Accolto dal Tar Lazio il ricorso presentato contro la nomina del giudice Rosario Baglioni a presidente della Sezione penale del Tribunale di Potenza. Un ruolo che il dottore Baglioni svolge dal novembre 2016, quando aveva lasciato dopo vent'anni il capoluogo sannita. Indicato all'unanimità dalla competente commissione del Csm, con una decisione poi ratificata dal Plenum dello stesso Consiglio superiore della magistratura.
Il ricorso era stato presentato da un altro candidato all'incarico, Alberto Iannuzzi, assistito dall'avvocato Gianluca Falso, che aveva evidenziato una serie di censure, chiedendo di annullare gli atti adottati dal Ministero della giustizia e dal Csm. Al termine del giudizio, nel quale Baglioni è stato assistito dall'avvocato Paola Porcelli, i giudici della prima sezione del Tar hanno ritenuto di accogliere solo i “lamentati vizi di carenza della motivazione della delibera impugnata”. Attenzione puntata sulla parte del provvedimento relativa alla comparazione tra Baglioni e il ricorrente, con particolare riferimento alla valutazione, quanto al parametro delle “attitudini”, delle attività direttive e semidirettive svolte dal ricorrente”.
Secondo il Tar, “la valutazione delle attitudini della parte ricorrente non possono definirsi analitiche in quanto, oltre a non essere presente alcun riferimento alle numerose esperienze direttive di fatto svolte dal dott. Iannuzzi, non è dato comprendere in che modo le stesse sono state considerate di minore rilevanza dal Plenum al fine di esprimere un giudizio recessivo rispetto a quelle del dott. Baglioni. Sul punto, l’Amministrazione sostiene che i risultati ottenuti dal ricorrente nell’esercizio delle funzioni direttive sarebbero stati (implicitamente) tenuti in considerazione ma ritenuti dal CSM di livello non equivalente a quelli conseguiti dal dottor Baglioni. Così opinando, tuttavia, il giudizio comparativo, svuotato di un significato concreto, si risolverebbe in una preferenza tautologicamente espressa per il candidato prescelto, che non tiene conto, come pure richiesto dall’art. 7 della circolare, della necessità di valutare l’oggettiva rilevanza delle esperienze maturare con riferimento ai risultati conseguiti".
E ancora: "La motivazione dell’atto appare carente anche con riferimento al parametro del merito, esaminato e diffusamente argomentato solo con riferimento al controinteressato. La comparazione, in sostanza, risulta oggettivamente lacunosa, e ne deriva una consequenziale compromissione dell’impianto motivazionale, non completo nei necessari passaggi logici”.
Esp
