Doping, archiviata indagine su Lucioni e Giorgione:ecco perchè

Il Gip ha accolto la richiesta della Procura: elementi non idonei a sostenere accusa in giudizio

Benevento.  

Gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. E' la motivazione con la quale il gip Giuliana Giuliano, in linea con la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ha archiviato l'indagine a carico di Fabio Lucioni (avvocato Saverio Sticchi Damiani), ex calciatore del Benevento, ora in forza al Lecce, e del dottore Walter Giorgione (avvocato Vincenzo Sguera). Si tratta del versante penale – quello sportivo è già stato definito con le squalifiche di 1 anno per Lucioni e di 4 per Giorgione – della vicenda che aveva tenuto banco due anni fa, relativa all'assunzione da parte di Lucioni di un farmaco vietato, il Clostebol, contenuto in uno spray cicatrizzante utilizzato dall'atleta su consiglio del medico sociale.

A Lucioni, risultato positivo al controllo antidoping dopo la gara tra Benevento e Torino del 10 settembre 2017, e Giorgione venivano contestati, rispettivamente, l'assunzione e la somministrazione del Clostebol, uno steroide anabolizzante “proibito in e fuori gara”, al fine di “alterare la prestazione agonistica” in occasione della partita con i granata. Una implicazione sempre respinta da Lucioni, che aveva spiegato di aver adoperato quello spray su indicazione del dottore Giorgione, che nel corso del processo sportivo aveva ammesso le sue responsabilità rispetto all'errore consistito nell'aver fornito il farmaco al calciatore.

Nel motivare la richiesta di archiviazione, il dottore Conzo spiega che “non sussistono elementi sufficienti per dimostrare la consapevolezza di alterare le prestazioni sportive con l'assunzione della sostanza vietata; in particolare, dalle dichiarazioni rese dai coindagati nell'inchiesta sportiva, peraltro confermate anche in sede di indagini preliminari, emerge che l'intervento del sanitario, mediante l'utilizzo del predetto medicinale, era finalizzato alla cura di una escoriazione riportata da Lucioni durante gli allenamenti ricadenti 4 giorni prima della gara”.

E ancora: “Le risultanze investigative non hanno evidenziato comportamenti finalizzati ad alterare i risultati dei controlli sul ricorso a pratiche vietate, ed i fatti addebitati al calciatore ed al medico sociale furono occasionali, fortuiti ed isolati, scaturiti esclusivamente dai fatti connessi al controllo antidoping del 10 settembre 2017”.

Il dottore Conzo aggiunge che “non sono emersi elementi sufficienti a conferire alla contestazione quel grado di idoneità a reggere il vaglio dibattimentale, in considerazione che l'uso della sostanza era giustificata da condizioni patologiche del calciatore, infortunatosi durante la fase di preparazione atletica, e che il mancato rispetto della procedura informativa è stato valutato e sanzionato dagli organi sportivi”.

Infine, “non si rileva l'elemento soggettivo del dolo specifico consistente nella finalità di alterare le prestazioni agonistiche dell'atleta dovendo la condotta essere indirizzata ad ottenere l'alterazione del risultato sportivo o a mascherare e nascondere in sede di controllo la pratica vietata”.