Deposito telematico degli atti nel processo penale, definite le linee guida temporanee per l'utilizzo di App2.0 e contro i problemi che la nuova normativa sta creando. Si tratta del risultato di un confronto tra magistrati – presidente del Tribunale e della Sezione penale, procuratore- e avvocati – presidente Ordine e della Camera penale e loro delegati.
UDIENZA DIBATTIMENTALE
Quanto al flusso per l’udienza dibattimentale, e fino alle necessarie implementazioni dell’applicativo APP 2.0, considerate le seguenti disfunzioni del sistema:
il sistema, in mancanza di un unico ambiente informatico condiviso fra accusa, difesa e giudicante durante l’udienza (ed in conformità con le regole del contraddittorio in materia di formazione della prova orale e documentale) non permette uno strumento informatico per la messa a disposizione reciproca degli atti di cui si richiede la produzione prima della decisione del giudice e per il successivo deposito a seguito della decisione giudiziale; al riguardo, infatti, la difesa non ha ancora accesso ad APP 2.0 e può solo implementare il fascicolo del dibattimento attraverso il PDP;
il PM non può produrre documentazione su APP verso il dibattimento per carenze del sistema nonché per impossibilità attuale di assegnare tale facoltà a magistrato diverso da quello assegnatario originario del fascicolo, ed in mancanza ulteriore di profilazione specifica dei VPO, pubblici ministeri d’udienza della stragrande maggioranza dei procedimenti monocratici;
Ciò comporta la sussistenza – per questo specifico e circoscritto segmento procedimentale – dei presupposti di cui all’art. 175 bis c.4 cpp (per come interpretato anche dalla Cassazione; vedi delibera CSM) e l’autorizzazione alla conseguente gestione in formato analogico della produzione di atti e documenti nel dibattimento monocratico e collegiale. Tuttavia, appare necessario, in attesa degli auspicati aggiornamenti del sistema informatico nei termini sopra indicati, procedere nella sperimentazione degli accorgimenti che consentiranno una più fluida transizione verso la successiva fase telematica, con la successiva acquisizione digitale degli atti secondo le modalità sottoindicate. In particolare, l’Ufficio di Procura e le Parti private potranno collab collaborare alla digitalizzazione degli atti prodotti in formato analogico, secondo le modalità di seguito indicate:
1. il P.M. di udienza e i Difensori concorderanno con il Giudice e la Cancelleria eventuali forme alternative di inserimento degli atti depositati in formato analogico e da digitalizzare (ad esempio, a mezzo CD, DVD, pen drive, TIAP, inoltro su mail o PEC istituzionale, nonché il PDP) con particolare riferimento ai documenti di natura particolarmente corposa o complessa; solo per questi ultimi documenti, particolarmente copiosi e corposi, a seguito del deposito analogico in aula, le parti potranno provvedere, su indicazione del giudice, alla successiva digitalizzazione; in particolare la Procura si impegna a procedere in tale senso dall’immediato per i procedimenti collegiali ed in via graduata – a seguito dell’adozione dei necessari accorgimenti organizzativi – per i procedimenti monocratici, ed in ogni caso entro il 31.03.2025;
2. sulle cancellerie del Tribunale, nell’ambito dei progetti di digitalizzazione promossi dal Ministero della Giustizia ovvero dall’ufficio giudiziario stesso, graverà la verifica della completezza della digitalizzazione dell’intera fase dibattimentale e le relative operazioni di conversione di eventuali atti non digitalizzati;
3. la produzione telematica potrà essere effettuata dalle parti solo dopo la formale ammissione del documento dal Giudice in udienza e a seguito del contraddittorio tra le parti;
4. per i documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica, ai sensi dell’art. 111 bis comma 3 c.p.p., l’Ufficio di Procura e i Difensori depositeranno un elenco digitale della documentazione analogica acquisita.
Nello specifico e in particolare: a) Acquisizione di atti che sono in formato analogico, non presenti in TIAP, dei quali sia necessaria l’immediata acquisizione in ragione della specifica attività dibattimentale compiuta o da compiersi. Il giudice acquisirà l’atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in forma digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.
b) Acquisizione di atti, non presenti in TIAP, che sono in formato analogico la cui acquisizione determinerebbe l’immediata definizione del procedimento. Il giudice acquisirà l’atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in formato digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.
c) Acquisizione di atti, non presenti in TIAP, che sono in formato analogico la cui mancata immediata acquisizione potrebbe comportare o comporterebbe la compressione di diritti e prerogative il cui non immediato esercizio snaturerebbe le caratteristiche del processo penale o lederebbe altri diritti. Il giudice acquisirà l’atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in formato digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.
d) In caso di necessità di espunzione di un atto dal fascicolo, si procederà mediante apertura di un ticket. L’apertura del ticket sarà a cura della cancelleria che dovrà attestare l’apertura del ticket per l’espunzione ed il relativo esito; l’attestazione di apertura e l’esito andranno messe a disposizione delle parti private in formato analogico, ai fini della consultazione;
e) E’autorizzato il deposito analogico della lista testimoniale.
UDIENZA PRELIMINARE
Per le acquisizioni documentali, ai sensi dell’art. 175 bis c. 4 c.p.p., accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio il malfunzionamento del sistema, valgono le disposizioni sopra indicate.
In particolare: 1. per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex artt. 431 e 432 cpp, gli specifici atti saranno individuati ed estrapolati dal TIAP e successivamente caricati in APP 2.0 dalla cancelleria del GUP;
2. quanto al segmento processuale dell’udienza preliminare relativo alla redazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare a cura della cancelleria, preso atto dell’impossibilità, allo stato, delle cancellerie di sottoscrivere il relativo avviso di fissazione, tale adempimento verrà svolto in formato cartaceo, salva la successiva digitalizzazione ad opera della cancelleria;
3. quanto al procedimento di messa alla prova in relazione alla fase decisionale conseguente all’esito della messa alla prova, si provvederà mediante il deposito cartaceo dei provvedimenti definitori del procedimento;
4. qualora alla scadenza per il deposito di un atto si sia verificato un malfunzionamento di sistema, la parte, previa comunicazione del problema, si potrà depositare l’atto in formato analogico, salvo inserirlo, a sua cura, successivamente, nel fascicolo digitale;
5. qualora il malfunzionamento comunicato si verifichi nell’ultimo giorno di scadenza per il deposito di un atto o l’esercizio di una facoltà o un diritto, la parte potrà depositare l’atto il giorno successivo, o comunque nel giorno in cui sarà terminato il malfunzionamento; in caso di persistenza del malfunzionamento, potrà depositarlo anche in formato analogico, salvo inserirlo, a sua cura, successivamente, nel fascicolo digitale. Le suindicate disposizioni operative, per quanto compatibili, varranno altresì per le udienze camerali di competenza del GIP.
In relazione alle problematiche rilevate di cui ai punti 4, 5 e 6 è autorizzata la gestione analogica integrale (con successiva acquisizione digitale secondo le modalità sottoindicate) nei seguenti casi: - procedimenti relativi ai reati ex art. 51 c. 3 bis c.p.p.; - procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; - istanze attinenti a procedimenti non più pendenti sul ruolo del giudice, monocratico o collegiale. In tali casi l’acquisizione digitale avverrà a cura del Tribunale nell’ambito dei progetti di digitalizzazione promossi dal Ministero della Giustizia ovvero dall’ufficio giudiziario.
Per sopperire alle difficoltà tecniche relative alla modalità di redazione del verbale di udienza digitale in ragione delle esigenze di gestione del calendario dell’udienza:
ai Magistrati, nella gestione del ruolo (in modo particolare di quello monocratico), è rimessa la facoltà di fissare un numero inferiore di procedimenti rispetto a quello medio attuale, al fine di evitare: a) estenuanti attese per le parti e i testimoni; b) sforamento consistente e sistematico dell’orario di lavoro giornaliero del personale di cancelleria; c) la possibilità che le operazioni di firma e visto digitale del verbale non si completino entro il giorno dell’udienza;
per le udienze già fissate è autorizzata, quando si prospetti l’eventualità di tali disservizi, la redazione del verbale in analogico con successiva digitalizzazione dello stesso (in caso di rinvio, entro la data della successiva udienza) .