Con apposita ordinanza sindacale è stato stabilito il divieto assoluto, per il periodo che va dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2025 alle ore 01:00 del 25 dicembre 2025 e dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 08:00 del 1 gennaio 2026:
1) a qualunque attività di somministrare e vendere bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici) e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri/contenitori di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2) a chiunque di consumare e di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro.
L’ordinanza stabilisce altresì il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici, pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nelle aree cittadine dove insistono esercizi commerciali di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, di mercoledì 24 dicembre e di mercoledì 31 dicembre 2025.
Per la fascia oraria successiva a quella sopra indicata è consentita la sola accensione di fuochi d’artificio e di giochi pirici definititi artifici da divertimento ed è vietato l’utilizzo dei seguenti prodotti: polveri di mina-articoli pirotecnici di cui all’art.5 e 7 del D.lg. n. 123/2015, razzi con contenuto esplosivo netto superiore a grammi 75, petardi con contenuto esplosivo netto superiore a sei grammi di polvere nera.
Si raccomanda in ogni caso moderazione nell’uso ai fini della salvaguardia delle categorie di soggetti “fragili” e per evitare traumi agli animali.
