Niente da fare, il giudice sportivo dà ragione al Portici, per l'Herculaneum è confermata la prima sconfitta della stagione. Visto il reclamo rileva, che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Portici 1906 abbia fatto partecipare alla gara un calciatore, Paolo Sardo sebbene lo stesso fosse in corso di squalifica, residuata allorquando il calciatore era tesserato per la società Nocerina. La reclamante deduce inoltre che per il calciatore, successivamente tesserato dalla società Portici, non sarebbe da considerare scontata la gara di squalifica in occasione della prima gara di Coppa Italia Regionale disputata dalla nuova compagine, in cui non ha partecipato, ma sarebbe da scontare anche nel corso delle gare di campionato. Fatti i dovuti controlli, si evince che il calciatore Sardo risulta tesserato per la società Portici 1906 regolarmente e non è stato inserito in distinta della società su menzionata per la gara di Coppa Italia Regionale di Eccellenza contro la società Juve Pro Poggiomarino. Il C. G. S. stabilisce che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Rilevato che la prima gara ufficiale dopo il tesseramento con la società Portici è quella relativa alla gara di Coppa Italia del 6.9.2015, risulta scontata debitamente la squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva 2014/2015. Per questo motivo, delibera di rigettare il reclamo proposto, omologa il risultato acquisito sul campo Herculaneum - Portici 0-3 e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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