Vis Montorese, ko per un debito verso il Comitato

La gara in questione è quella casalinga contro il Monteforte

Un successo e un ko, questo emerge dal giudice sportivo per la Vis Montorese. Da un lato arriva l'omologazione del risultato contro il Monteforte, il ricorso contro l'omologazione del punteggio, la vittoria per la formazione montorese, è stato rigettato, la Vis si tiene stretto il successo. Si invertono le parti, si inverte la situazione. La decisione riguarda la sfida non giocata tra Vis Montorese e Monteforte del 2 aprile.
"Il Giudice Sportivo Territoriale,  letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che la gara in oggetto non si è disputata dal momento che la società Vis Montorese 1978 non ha provveduto a saldare, prima della partita, il debito nei confronti del Comitato Regionale FIGC Campania; considerato che la società Vis Montorese 1978 proponeva ritualmente reclamo deducendo che i dirigenti della società erano pronti a versare la somma di € 1000.00 (mille/00) chiesti dal Commissario inviato dal Comitato Regionale FIGC per prelevare quanto richiesto nonché di attendere il tempo limite pari a un tempo di gara al fine di ottemperare a quanto richiesto; considerato che il Comitato Regionale FIGC Campania comunicava il saldo insufficiente del conto intestato alla società Vis Montorese 1978 € 5424,76 invitandola a provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine ultimo dell’1/4/2016 attraverso un assegno circolare non trasferibile oppure a mezzo bonifico bancario; rilevato, pertanto, che il pagamento parziale di € 1000,00 (mille/00), offerto dai dirigenti della società reclamante rispetto al debito complessivo innanzi specificato non è previsto dalla normativa vigente così come non è contemplato il pagamento in moneta contante; considerato, pertanto, che la responsabilità della mancata disputa della gara in oggetto è ascrivibile alla società Montorese 1978 atteso l’inadempimento dello stesso, delibera: di rigettare il reclamo e per l’effetto, di infliggere alla società Vis Montorese 1978 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica, di infliggere alla società Vis Montorese 1978 l’ammenda di€ 250.00 trattandosi della prima rinuncia,  di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Vis Montorese 1978, se non versata". 

Redazione