Sant'Agnello, "no" del Tar al parcheggio di Villa Massa ex D'Armiento

Il ricorso presentato dal WWF Terre del Tirreno indusse il Comune alla revoca dell'autorizzazione

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Ribadita la validità dei principi già sanciti dal Consiglio di Stato per la vicenda del parcheggio di Via Santa Lucia a Meta. Nella zona 2 del PUT consentiti sono interventi pubblici coerenti con gli strumenti urbanistici.

Sant'Agnello.  

Arriva dal TAR della Campania - settima sezione presidente Michelangelo Maria Liguori - la bocciatura del ricorso dell'Immobiliare Sorrentina Srl, difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, presentato contro il Comune di Sant'Agnello e Ministero della Cultura per l'annullmaneto del permesso a costruire un parcheggio che ricade nell’area di pertinenza di Villa Massa, ex villa D’Armiento risalente agli anni 30 del secolo scorso, costituita da un meraviglioso parco contornato da molti esemplari arborei di notevole bellezza, da viali ed aiuole che ospitano alcuni esemplari di piante esotiche.

Il ricorso contro la realizzazione del parcheggio presentato dal WWF Terre del Tirreno

L'opera è “incompatibile” con la disciplina di tale zona che consente "lavori che assolvono un ruolo strettamente manutentivo e conservativo del patrimonio edilizio esistente".
A denunciare l'irregolarità edilizia era stato il WWF Terre delle Sirene, difesa dall'avv Giovanni Pollio, con la segnalazione al Comune di Sant'Agnello cui era seguita la revoca in autotutela da parte dell'Ente del provvedimento autorizzatorio con la disposizione del ripristino dello stato dei luoghi ante opera e l'eliminazione di tutte le opere realizzate.
La società aveva opposto ricorso alla sospensiva del permesso, ma il Comune rilevava che l'opera, qualificata come "pertinenziale", era di fatto una "nuova edificazione" e pertanto non consentita nella zona 2 del PUT dove ricade l'immobile.
Nel giudicare infondato il ricorso dell'Immobiliare Sorrento, il Tar evidenzia che "...il Comune di S. Agnello abbia inteso ritirare non solo il permesso di costruire – quale atto finale del procedimento – ma anche la presupposta autorizzazione paesaggistica, rilasciata dalla stessa Amministrazione. Ciò si desume, in particolare, dalla circostanza – richiamata nella motivazione del provvedimento – che il P.U.T. “impatta direttamente sull’assetto del territorio in una scala di valori in cui il bene paesaggistico costituisce valore non derogabile … quale punto di sintesi di una scelta di valori che esclude le scelte di tipo urbanistico anche a carattere premiale”, e alla circostanza che la “la legge n. 122/89, posta a fondamento dell’intervento, si pone con carattere regressivo rispetto al piano paesaggistico approvato con la Legge Regionale n. 35”.

Tar: Le disposizioni dei piani paesistici sono prevalenti su tutti gli altri atti di pianificazione

Nella decisione del Tar ritorna la sentenza 261/2021 della Corte Costituzionale che rileva "che le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, esprime il cosiddetto principio di prevalenza delle prime sulle seconde, che «deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto». Vengono così definiti … i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.

Il precedente del parcheggio pubblico di Santa Lucia a Meto bocciato dal Consiglio di Stato

Per quanto concerne le opere classificate di "interesse comune" che, secondo la società ricorrente, comprenderebbero anche i parcheggi, il TAR sottolinea che sono comunque realizzabili soltanto tramite “interventi pubblici” e sempre che “la zona di "rispetto ambientale" non interferisca con le visuali prospettiche di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona "A"”. In proposito, peraltro, pare opportuno richiamare la circostanza che, con recente pronunzia (sentenza n. 1081 del 5 febbraio 2021) su fattispecie analoga, Parcheggio pubblico a rotazione multipiano di interesse pubblico, da realizzare in via Santa Lucia in Meta avverso la cui realizzazione aveva fatto ricorso Italia Nostra difesa dall'Avvocato Francesco Saverio Esposito, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha evidenziato come i motivi di diniego incentrati sul contrasto dell’intervento con le previsioni del P.U.T. per la zona territoriale 2, fossero “idonei a giustificare la non assentibilità dell’intervento proposto”.