Cassazione: vendere derivati cannabis è reato. Anche se light

Le motivazioni della sentenza della Cassazione sugli shop

Le sezioni unite penali della Corte hanno sciolto il “nodo'”sui derivati della cannabis light, affermando che il commercio di questi prodotti rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti.

Avellino.  

Le sezioni unite penali della Cassazione hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale, lo scorso 30 maggio, hanno sancito che la commercializzazione di prodotti a base di cannabis sativa è fuorilegge. Per la Cassazione "non conta la percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza, ma l'idoneità a produrre un effetto drogante". In soldoni quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l'idoneità "in concreto" a produrre un "effetto drogante". Così le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop. Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di prodotti derivanti dalla cannabis light, anche se l'olio, le inflorescenze e la resina presentano un Thc sotto lo 0,6%.

Nello specifico: «Non vale la legge sulla coltivazione per la commercializzazione di prodotti a base di cannabis sativa, in particolare foglie, infiorescenze, olio, resina, ma vige il testo delle droghe (Dpr 309/90)» e quindi vendere derivati della cannabis sativa è illegale. Ecco quanto precisato dalla Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 30 maggio scorso sulla rilevanza penale della commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis Sativa. Nello specifico con sentenza depositata il 10 luglio 2019, le Sezioni Unite hanno affermato che è "illecita" la "cessione", la "messa in vendita", la "commercializzazione al pubblico" a "qualsiasi titolo" di "foglie, infiorescenze, olio e resina" derivati dalla coltivazione della cannabis light. La Corte richiama in proposito la giurisprudenza «che da tempo ha valorizzato il principio di concreta offensività della condotta, nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti oggetto di cessione», come ad esempio nei casi di "coltivazione domestica" di cannabis per cui è stato sancito che «è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta», con principi ribaditi di recente anche dalla Consulta. «Ciò che occorre verificare - si spiega nella sentenza - non è la percentuale di principio attivo contenuta della sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre in concreto un effetto drogante». E' un reato «l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati della coltivazione della cannabis sativa "», ma il giudice che si trova ad esaminare tali situazioni deve «verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione». Lo scrivono ancora le sezioni unite penali della Cassazione, nella sentenza sulla cannabis light, spiegando che «si impone l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi».