Riconferma Capone alla Cca, «Legittima, ecco perché»

E' stata applicata lanormativa che fa riferimento alla decisione del Tar di Reggio Calabria

A seguito dell’applicazione della norma sono stati rieletti per il quarto mandato consecutivo i Presidenti delle Camere di Commercio come Milano, Cuneo, Reggio Calabria, Lecco e Genova

E' piena e completa la legittimità della rielezione di Costantino Capone alla guida della Camera di Commercio lo rende noto l'ente di Piazza Duomo in una nota diffusa a mezzo stampa in cui vengono divulgate alcune precisazioni.

Riceviamo e pubblichiamo:

«Una decisione assunta all’unanimità dei votanti nel Consiglio camerale del 27 ottobre - si legge nella nota -. La Legge 580 del 1993 che disciplina il funzionamento delle Camere di Commercio prevede che il Presidente ed i componenti della Giunta possono essere rieletti per sole due volte. Nel 2010, con il Decreto Legislativo 23, si aggiorna la norma del 1993 e si prevede espressamente che le cause di incompatibilità ed ineleggibilità per i componenti degli organi delle Camere di Commercio decorrono dal primo rinnovo degli organi stessi. Per la Camera di Commercio di Avellino questo del 2015 è il primo rinnovo a seguito dell’entrata in vigore dei Decreti attuativi del D.Lgs. 23/2010.

Nel 2012 il Ministero che ha il compito di vigilare sulle Camere di Commercio, quello dello Sviluppo Economico, ha ribatido quanto previsto dalla norma, ovvero che le cause di incompatibilità ed ineleggibilità decorrono dal primo rinnovo degli organi a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 23/10. A seguito dell’applicazione della norma sono stati rieletti per il quarto mandato consecutivo i Presidenti delle Camere di Commercio come Milano, Cuneo, Reggio Calabria, Lecco e Genova.

A Reggio Calabria, a seguito della elezione del Presidente, un' associazione datoriale ha presentato il ricorso di incompatibilità. Il TAR di Reggio Calabria ha accolto il ricorso e ordinato la sospensione della carica del Presidente eletto e alla fine di luglio di quest' anno il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria rinviando la decisione nel merito. Dunque viene applicata la sentenza del TAR di Reggio Calabria: come è noto, le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali non fanno giurisprudenza, ma si applicano solo ai casi specifici.

Recentemente nel mese di settembre 2015, esattamente il giorno 10, con l’Ordinanza n. 01104/2015, un altro Tribunale Amministrativo Regionale, quello di Milano, si comporta in modo opposto, non accogliendo la richiesta di sospensione degli effetti della delibera del Consiglio della Camera di Commercio di Lecco che eleggeva il Presidente.

E’ evidente che le diverse interpretazioni della norma da parte dei TAR impongono una chiarificazione della norma stessa. In tal senso il Governo il 17 luglio 2015 nella seduta n. 464 della Camera dei Deputati, ha fatto proprio un ordine del giorno – n. 9/03098-A/15 - presentato dal Deputato Raffaello Vignali con sui si confermava l’interpretazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2012 sulle incompatibilità ossia che queste hanno effetto a partire dall’entrata in vigore del D.lgs 23/2010

Occorre evidenziare, giusto a titolo puramente informativo, che nel rinnovo delle Camere di Commercio citate, ivi compresa Reggio Calabria, le Associazioni di categoria che ad Avellino contestano l’applicazione della norma hanno votato sempre a favore dell’applicazione della stessa ossia la decorrenza delle incompatibilità a partire dal 2011». 

Redazione