Perdite sparse da anni su tutto il territorio, guasti perenni mai riparati, falde acquifere interrotte dal cemento e da tecnici ignoranti e scellerati, sorgenti e carpini ingabbiati arbitrariamente eliminate dalla mano dell’uomo, questioni affaristiche legate al trasferimento dell’acqua verso altri luoghi, amministrazioni comunali che non si attivano e finiscono per far da complice ad un carrozzone di nome Alto Calore, una verità che non si vuole dire alla gente, in queste ore in forte sofferenza per la mancanza di acqua nelle case, attività commerciali e aziende agricole. La situazione è drammatica, nella zona di Camporeale vi è il serio rischio che molti animali possano addirittura morire in questa fase. L'allarme era stato lanciato già domenica scorsa da Carmelo Cicchella e Marica Grande.
"È ormai inaccettabile ciò che accade nel Comune di Ariano Irpino.. La mancanza di acquedotto sta comportando seri rischi ad aziende agricole è arrivato il momento di mettere a conoscenza la Procura della Repubblica:
Cicchella a tal proposito invita a leggere:
"Tale fatto potrebbe integrare il reato di cui all’art. 544 ter c.p. “Maltrattamento di animali” nonché, art. 638 c.p. “Danneggiamento e uccisione involontaria di animali altrui” (si segnalano le seguenti pronunce giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Terza Cassazione Penale, sentenza 24330 del 04.05.2004 "sono punibili non solo quei comportamenti che offendono il comune senso di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce il verbo incrudelire) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale producendo dolore e sofferenza pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate dalle condizioni oggettive in cui vengono tenuti come non garantirne acqua e cibo”; Trib. Pen. Torino, sent. coll. 25.10.2006 “anche la trascuratezza, omissione di cure ed accudimento rientrano nel novero del maltrattamento, in quanto, non è necessaria la lesione fisica, ma basta la mera sofferenza dell’animale, poiché l’art. 544 ter c.p. mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore”; Giudice di Pace di Dolo fedele a Cass. sentenza 4493/2009 e 17871/2003, “deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale per la morte dell'animale di affezione dovuta un mero fatto colposo ascrivibile alla negligenza di terzi che anche indirettamente ne vieta tali fabbisogni giornalieri.Per quanto cuocerne il profilo della colpa, deve ritenersi sussistere ogni qualvolta ci sia negligenza - imperizia - omissione - imprudenza direttamente ai responsabili per colpa lieve, quando di fronte ad un caso normale o ordinario ha agito o operato non avvisando tempestivamente gli organi giuridici locali al fine di prevenire tali episodi,rispettando il principio di media diligenza e della comune preparazione.(art.1176 c.c)."
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Gianni Vigoroso
