di Paola Iandolo
“Atteggiamenti gratuitamente violenti verso gli alunni i quali, tra le altre cose, erano tirati per le braccia e trascinati con forza nei vari spostamenti, anche a costo di farli rovinare a terra, venivano presi per il grembiule e colpiti sulla testa, subivano calci nel sedere, spintoni o schiaffi, venivano variamente minacciati ed incitati a picchiarsi l’un l’altro”.
E’ uno dei passaggi della sentenza dei giudici della VI Sezione Penale della Cassazione, che hanno confermato il verdetto della Corte d’appello di Napoli, che in riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto l’interdizione dall’insegnamento nei confronti di Gerardo De Piano e Maria Laura Lieto a due anni, confermando nel resto la condanna degli imputati per maltrattamenti aggravati, perché, in qualità di maestri di una scuola di infanzia di Solofra, avevano sottoposto gli alunni “ad un regime vessatorio, cagionando loro offese fisiche e psicologiche”.
La vicenda era stata ricostruita grazie alle riprese eseguite dai Carabinieri della stazione di Solofra ed aveva portato alle misure nei confronti dei docenti. Tutto era emerso dalle chat di whatsapp, per cui i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come: l'ipotesi trova conferma nelle riprese delle videocamere istallate le quali, nell’arco di due mesi hanno documentato gli episodi, numerosi ripetuti vuoi anche nell’arco della stessa giornata, condensati in un contenuto lasso di tempo.
Tra i motivi del ricorso presentato davanti ai giudici della Corte di Cassazione da parte della difesa dei due insegnanti, l'avvocato Gaetano Aufiero, anche la circostanza che nel verdetto di secondo grado non è stato spiegato: “perché il fatto non poteva essere qualificato ai sensi dell’art. 571 cod. pen., sebbene il reato di abuso dei mezzi di correzione sia compatibile con la reiterazione del gesto punitivo e con l’uso di una minima violenza fisica o morale”.
I giudici della Sesta Sezione Penale hanno anche accolto il ricorso presentato dal penalista Danilo Iacobacci, nell’interesse dei genitori di una delle bambine che frequentavano l’asilo, evidenziando come: "la prova della presenza della minore nella classe degli imputati emerge dalle risultanze documentali e dai turni di servizio versati in atti, che dimostrano come la minore frequentasse la classe A, assegnata alla maestra Lieto e rientrante nel perimetro operativo del maestro De Piano,e che attestano la presenza della minore all’interno della classe durante gli episodi violenti, oggetto di imputazione".
Per questo motivo ha rigettato i ricorsi della difesa dei due maestri (la Procura Generale ne aveva chiesto l’inammissibilità) e invece annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con riferimento alla predetta parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
