Avellino, Presidenza del tribunale: rigettato il ricorso contro Spena

Determinate per la nomina il periodo svolto in Corte di Cassazione

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Avellino.  

di Paola Iandolo 

Presidenza del Tribunale di Avellino affidata alla dottoressa Francesca Spena: rigettato il ricorso. A deciderlo i giudici della I Sezione del Tar del Lazio. Respinto il ricorso presentato dalla dottoressa Vincenza Barbalucca contro il Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei confronti della dottoressa Francesca Spena per l’annullamento della delibera adottata dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura in data 5 marzo 2025, con la quale è stato deliberato il conferimento dell’incarico di Presidente del Tribunale di Avellino.

La nomina della presidente Spena era stata infatti impugnata davanti ai giudici amministrativi. Nella conclusione della lunga e articolata sentenza emessa dai magistrati del Tar si legge: “Il CSM si è trovato, infatti, a dover individuare la candidata più idonea a ricoprire l’incarico de quo tra due aspiranti che vantano entrambe un elevato percorso professionale. Da un lato, vi è la ricorrente che ha sì ricoperto funzioni semidirettive e direttive di fatto, ma che, al contempo, ha maturato un’esperienza meno qualificante sul piano del lavoro giudiziario rispetto alla nominata, perché non si è confrontata con le funzioni in Corte di Cassazione.

Dall’altra parte, invece, vi è la controinteressata che, pur non avendo sperimentato funzioni semidirettive o direttive, ha però acquisito una “più ampia visione della giurisdizione” grazie al periodo in Cassazione, aggiungendovi poi un’importante esperienza ordinamentale quale componente e segretario del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli nel quadriennio 2012-2016, che è assente invece nel curriculum della ricorrente. Questi due elementi attitudinali – esperienza prolungata in Corte di Cassazione unita ad una pregnante esperienza ordinamentale – valutati nel loro complesso, appaiono idonei a rendere non irragionevole la prevalenza espressa dal CSM in favore della controinteressata rispetto alla ricorrente che pur vanta esperienze semidirettive e direttive”. La sentenza potrebbe essere anche impugnata al Consiglio di Stato.