Fatture società cartiere, ma forniture reali e pagate: assolto noto imprenditore

Decisivi la prova delle forniture e dei pagamenti . Il pm aveva chiesto una condanna a due anni

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Avellino.  

 Assolto "perché il fatto non costituisce reato" un noto imprenditore avellinese, specializzato nell’installazione di impianti fotovoltaici, imputato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La sentenza è stata pronunciata il 5 ottobre e depositata il 9 ottobre 2026 dal Tribunale monocratico di Avellino, dopo che il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione.

Al centro del procedimento le dichiarazioni Iva relative al 2021 di due società amministrate dall’imprenditore. Secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state utilizzate cinque fatture, per un imponibile complessivo di circa 100mila euro, emesse da due società fornitrici che la Guardia di Finanza aveva ritenuto inesistenti. Gli accertamenti erano scaturiti da un’indagine della Procura di Salerno su un più ampio sistema di frodi carosello nel commercio del rame.

Nel corso del dibattimento, tuttavia, sono emersi elementi che hanno messo in discussione la ricostruzione accusatoria. Il luogotenente della Guardia di Finanza che aveva condotto le verifiche, esaminato dalla difesa, ha confermato che le forniture erano effettivamente avvenute e che i pagamenti erano stati eseguiti mediante bonifici tracciabili. È stato inoltre riferito che l’Iva era stata versata e che i controlli si erano concentrati sulla documentazione contabile, senza una verifica diretta dell’effettività delle consegne.

A sostegno della propria tesi, la difesa ha prodotto fatture, ricevute dei bonifici, moduli di ricevimento della merce, fotografie dei materiali presenti in cantiere ed estratti conto bancari. Documenti che, secondo la ricostruzione difensiva accolta dal giudice, confermavano la concreta esistenza delle operazioni commerciali.

La contestazione, pertanto, non riguardava forniture mai avvenute, ma operazioni che sarebbero state effettuate da soggetti diversi da quelli formalmente indicati nelle fatture, configurando la cosiddetta inesistenza soggettiva delle operazioni.

Il punto decisivo: la consapevolezza dell’eventuale frode

Perché possa configurarsi il reato contestato, non è sufficiente accertare che le società emittenti siano riconducibili a cosiddette cartiere: occorre anche dimostrare che l’utilizzatore delle fatture fosse consapevole della loro reale natura e agisse con il necessario intento evasivo.

È proprio su questo aspetto che, secondo il Tribunale, l’impianto accusatorio non ha fornito elementi sufficienti. Il giudice ha ritenuto ragionevole il dubbio che l’imprenditore non fosse a conoscenza dell’eventuale inesistenza delle società fornitrici e che non avesse perseguito lo scopo evasivo richiesto dalla norma, richiamando i principi della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di elemento soggettivo del reato.

Un contributo rilevante è arrivato anche dalle testimonianze raccolte nel corso del processo. I tre testi della difesa – un responsabile di cantiere, un magazziniere e la responsabile amministrativa – hanno escluso rapporti diretti con le società fornitrici diversi da quelli telefonici e documentali. Hanno inoltre spiegato che i contatti commerciali erano stati avviati attraverso un imprenditore locale attivo nel settore del rame, conosciuto in occasione di un precedente lavoro.

Prima di avviare i rapporti, secondo quanto riferito dai testimoni, erano state effettuate le verifiche camerali e patrimoniali ritenute necessarie per valutare l’esistenza e l’affidabilità commerciale delle società.

Per il giudice, il fatto che le fornitrici fossero state successivamente qualificate come cartiere nell’ambito degli accertamenti della Guardia di Finanza non era, da solo, sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’imputato né a escluderne la buona fede.

Da qui l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale, disposizione che consente di pronunciare una sentenza assolutoria quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità penale.

L’imprenditore è stato difeso dall’avvocato Fernando Taccone, che ha insistito sull’effettività delle operazioni commerciali documentate e sull’impossibilità di attribuire al proprio assistito la conoscenza, o anche il sospetto, della natura delle società fornitrici.