Felice Scandone - Spartak Eclano: ecco la sentenza

E' di poco fa la decisione del giudice sportivo che ha esaminato il caso

GARA FELICE SCANDONE – SPARTAK ECLANO 2013

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società Spartak Eclano 2013. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 comma 2, NOIF e dell’art. 17, comma 3, CGS; delibera di infliggere, per rinuncia, alla società Spartak Eclano 2013; la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di € 500.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Spartak Eclano 2013 di versare a favore della società Felice Scandone la somma di € 300.00 quale indennizzo per il mancato incasso.  

Redazione Sport