Terza Categoria: Manocalzati - G. Santagatina (0-3 a tavolino)

Il giudiece sportivo ha decretato la sconfitta a tavolino per la società manocalzatese

Manocalzati.  

Il GST, letto il reclamo presentato dalla soc. Giov. Santagatina, avente ad oggetto la posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori della soc. Manocalzati Bruno Michele n. 02/05/91, Serino Domenico n. 11/03/97, Zara Simone n. 12/09/89, Bruno Michele n. 01/10/97, Spagnuolo Andrea n. 07/02/90, Campisi Corrado n. 25/04/57 e De Benedictis Pellegrino n. 23/08/96, visti gli atti d’ufficio ne rileva la fondatezza. Invero dall’esamina dei documenti pervenuti dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emersa la posizione regolare dei calciatori Bruno Michele n. 02/05/91, Serino Domenico, Zara Simone, Bruno Michele n. 01/10/97, spagnuolo Andrea e dell’Assistente di parte Campisi Corrado che risultano tutti tesserati per la soc. Manocalzati dal 28/11/14 e quindi da data antecedente a quella della disputa dellagara. Per quanto riguarda, invece, la posizione del calciatore De Benedictis Pellegrino, risulta che lo stesso è stato tesserato dalla soc. Manocalzati a far data dal 30/01/15 e, quindi, da data successiva a quella della disputa della gara. Di conseguenza il citato calciatore ha partecipato alla gara de quo in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. In ragione del suo utilizzo, pertatno, la soc. Manocalzati deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’Art. 17, c 5, del CGS. PQM.

Delibera, in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Giov. Santagatina, di infliggere alla soc. Manocalzati la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.