Presepe Dalisi: Lanzalone tra imputati? Un refuso o una svista

L'avvocato Gagliotti interviene sulle nuove richieste di rinvio a giudizio della Procura

Benevento.  

“Appare evidente che l’inclusione del signor Andrea Lanzalone nel novero dei soggetti richiesti di rinvio a giudizio risulta frutto di un refuso o d’una svista cui senz’altro si confida sarà al più presto posto adeguato rimedio”. Ne è convinto l'avvocato Nunzio Gagliotti, difensore di Lanzalone, una delle tredici persone per le quali è stato nuovamente chiesto il rinvio a giudizio nell'indagine sul presepe Dalisi. Udienza preliminare ad ottobre, come anticipato da Ottopagine in un articolo al quale fa riferimento l'avvocato Gagliotti.

“Con specifico riferimento alla posizione del signor Andrea Lanzalone, mio assistito, tengo a precisare – scrive - che egli è stato dichiarato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” in virtù di sentenza depositata il 24 luglio 2015 emessa dal locale Giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio definito mediante rito abbreviato condizionato “al deposito di documentazione, all’esame dell’imputato e all’esame di un teste” e nel cui seno veniva inoltre audito a prova contraria e su richiesta del P.m. il luogotenente Gennaro della Guardia di finanza. Nei confronti dei restanti imputati l’udienza preliminare terminava con sentenza di non luogo a procedere depositata il 10.7.2015 la cui sopraggiunta cassazione, a seguito di ricorso proposto dal P.m. dinanzi alla suprema Corte di legittimità, ne impone ora la necessità di rinnovazione”.

Dunque, aggiunge il legale, “la nuova udienza preliminare fissata dal G.u.p. per il prossimo ottobre e di cui fa parola l’articolo in oggetto investe unicamente gli imputati a suo tempo prosciolti. Andrea Lanzalone, infatti, è già stato, come detto, giudicato ed assolto dal proprio giudice naturale con sentenza avverso la quale il P.m. ha proposto a suo tempo appello. L’intervenuta pronuncia di annullamento della Corte di cassazione investe, pertanto, la sola sentenza di non luogo a procedere e non riguarda la sentenza di assoluzione emessa unicamente nei confronti del già citato dirigente comunale (all’epoca al settore finanze)”.

Gagliotti ricorda “che le imputazioni a suo tempo formulate dall’Accusa ed oggi riproposte tal quali con la nuova richiesta di rinvio a giudizio presentata al G.u.p. investono - con riferimento al dicembre del 2011 - gli allora componenti della giunta comunale, da un canto, e l’allora dirigente del settore finanze dall’altro. In massima sintesi, i primi, per aver commissionato all’impresa Lombardi Costruzioni la realizzazione ed il montaggio dell’opera scultorea dal titolo “il presepe di Dalisi” sul falso presupposto - secondo la Procura - che quell’impresa fosse l’unica ad esserne capace. Il secondo, per aver emesso il mandato di pagamento del saldo a favore della predetta impresa in una misura eccedente “i dodicesimi previsti in caso di esercizio provvisorio”. Ebbene, la sentenza di assoluzione, in proposito, tra l’altro annota alla pagina cinque : “Nel caso di specie, il mandato di pagamento n. 5716 traeva fonte causale nell’obbligazione prevista dal contratto stipulato dal dirigente … e dall’impresa, in forza del quale il comune avrebbe dovuto provvedere all’adempimento entro il termine prefissato alla data del 31-5-2012. Il predetto mandato, quindi, veniva emesso quale atto obbligatorio, in quanto dotato della necessaria copertura finanziaria, in esecuzione della volontà espressa dal dirigente del servizio interessato (nds. : cultura) … il quale, giova ribadirlo aveva ordinato l’esecuzione del pagamento per intero e non per frazione.”. Allo stato, per concludere, resta non scalfita dal dictum della Suprema Corte e pienamente vigente la motivata assoluzione con formula piena dell’allora dirigente delle finanze al quale la richiamata sentenza (alla pagina 6) riconosceva, apertis verbis, come, nel corso del relativo esame, avesse “chiarito con precisione e completezza i termini della questione ed ha evidenziato che il mandato di pagamento di cui all’imputazione si riferiva all’esercizio finanziario del 2012, ribadendo che quel pagamento non era frazionabile e che, comunque, quello stesso giorno (25-7-2015) (nds. : rectius 25-7-2012) il Consiglio aveva approvato il Bilancio di previsione…”.

La conclusione: “Alla luce delle segnalate precisazioni appare evidente che l’inclusione del signor Andrea Lanzalone nel novero dei soggetti richiesti di rinvio a giudizio risulta frutto di un refuso o d’una svista cui senz’altro si confida sarà al più presto posto adeguato rimedio”.

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