Fondi alluvione, il Tar sospende la graduatoria

Dopo il ricorso presentato dalla Agrisemi Minicozzi contro Regione e tre aziende finanziate

Benevento.  

Il Tar Campania ha sospeso la graduatoria e l'erogazione dei fondi per le aziende sannite alluvionate nell'ottobre del 2015. Fondi attribuiti ad alcune imprese della “Linea A”, che comprende la “concessione di contributi per Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 14/20 ottobre 2015 – della Regione Campania”.

Contro la graduatoria l'Agrisemi Minicozzi di Ponte Valentino, presente nella lista ma non finanziabile per mancanza di fondi, aveva presentato il ricorso al Tar contro la Regione Campania e le prime tre aziende in graduatoria (Rummo Spa, Metalplex Spa e Car Segnaletica Stradale).

In pratica i fratelli Minicozzi titolari dell'azienda non avendo sufficienti spiegazioni anche circa i documenti presentati da altre imprese finanziate sui danni subiti rispetto ai loro, avevano deciso di rivolgersi ai giudici del Tribunale amministrativo di Napoli che hanno per ora sospeso la graduatoria e l'erogazione dei fondi fino al 17 luglio prossimo quando ci sarà l'udienza per “la trattazione del giudizio nel merito, nonché la camera di consiglio del 17/4/2018 per la decisione sull’istanza di accesso” agli atti.

I giudici, hanno quindi deciso di accogliere il ricorso dopo che “ad una prima sommaria deliberazione, le censure dedotte dalla ricorrente appaiono sorrette da sufficienti indizi di fondatezza almeno per quanto riguarda le ragioni che hanno indotto ad esaurire le risorse disponibili concedendo il contributo nella misura massima ammissibile alle prime tre ditte richiedenti secondo un mero criterio di priorità cronologica; Ritenuto pertanto che al pregiudizio lamentato si possa ovviare disponendo l’inibitoria nella erogazione dei finanziamenti e mantenendo la res adhuc integra sino alla definizione nel merito della controversia, per la cui decisione va fissata la relativa udienza pubblica.

Rilevato – scrivono ancor ai giudici - nel contempo che comunque sussiste un interesse della ricorrente alla contestazione dell’ammissione in graduatoria dei soggetti controinteressati, per cui va valutata la fondatezza dell’impugnativa relativa alle limitazioni apposte alla richiesta di accesso, all’uopo fissando una camera di consiglio nell’osservanza dei diritti di difesa delle controparti, comprese quelle non costituite in giudizio”.