Contratto a progetto? No, lavoro subordinato indeterminato

'Italia Lavoro' deve riammettere in servizio un lavoratore dopo pronuncia Cassazione

Benevento.  

Confermata dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso di 'Italia Lavoro Spa', la sentenza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato nullo un contratto a progetto, trasformando il rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato. La pronuncia della Suprema Corte ha incrociato le richieste degli avvocati Fioravante Orlando e Pio Orlando, difensori di un lavoratore di cui il Tribunale di Benevento aveva respinto la domanda diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con Italia Lavoro, società a partecipazione pubblica. Il contratto di lavoro a progetto era stato sottoscritto in una delle sedi del Comune di Benevento, dove si svolgeva il cosiddetto progetto “Siog”.

La decisione era però stata ribaltata in secondo grado nel 2012, con una sentenza confermata dalla Cassazione. Una pronuncia, quella della “Corte di merito – spiegano gli avvocati Orlando, che "si ritengono soddisfatti del risultato raggiunto"-- , "che pur avendo accertato la specificità del progetto e la legittimità della proroga del contratto, ha, tuttavia, ritenuto che per le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in ragione dei controlli e delle direttive esercitate sul lavoro del ricorrente, doveva riconoscersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La subordinazione era ricavabile dalla circolare n. 5 del luglio 2005, a firma del responsabile del progetto”.

La Corte ha, quindi, “ritenuto nullo il contratto a progetto, a cui era stato apposto un termine di durata. Il termine di proroga veniva, infatti, travolto dalla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, come previsto dall'art. 69 comma 2 del Dlgs n. 276/2003. La società Italia Lavoro S.p.A., interamente partecipata dal Ministero del Lavoro, è stata condannata a riammettere in servizio il lavoratore di Benevento, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal recesso fino alla “ ripresa dell'attività lavorativa” detratto l'aliunde perceptum”.