Giudice: squalifica a due dell'Ascoli, la scontano domani

Tremila euro di multa all'Avellino

Benevento.  

SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Avellino, Benevento, Brescia, Cesena, Hellas Verona, Perugia e Vicenza hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro irriguardoso nei confronti dell'Arbitro e lanciato nel recinto di giuoco, in direzione degli Ufficiali di gara, una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 10° ed al 14° del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco che causavano la sospensione della gara per alcuni secondi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ASCOLI PICCHIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 let. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA GASPARETTO Daniele (Spal 2013): per avere, al 45° del secondo tempo, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA COPPOLARO Mauro (Latina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. LOLLO Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. PALUMBO Antonio (Ternana): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. ROCCA Michele (Latina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. VALIANI Francesco (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALTOBELLI Daniele (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BELLOMO Nicola (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). CASSANI Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GATTO Leonardo Davide (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MARTINELLI Alessandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MIGNANELLI Daniele (Ascoli Picchio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). MORA Luca (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PELLIZZER Michele (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). SODDIMO Danilo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). TUIA Alessandro (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).