A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
Euro 200,00 TEVEROLA 1997
Propri sostenitori accendevano numerosi fumogeni, lanciandoli nel campo per destinazione, bruciando un pezzo di erba; a fine gara alcuni di essi imbrattavano con scritte (spray), la tribuna da loro occupata.(R. c.c.)
Euro 120,00 VIRTUS GOTI 97
Propri sostenitori, nel corso della gara, lanciavano in campo oggetti in campo. (Rapporto c.c.)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NDIAYE MOULAYE (TEVEROLA 1997)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
BARLETTA GIOVANNI (TEVEROLA 1997)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
DELLA PERUTA CARLO (VIRTUS GOTI 97)
SECONDA CATEGORIA
GARA HELLAS ALTAVILLA – REAL PIETRASTORNINA DEL 16/5/15
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Pietrastornina. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell’art. 17, comma 3 C.G.S.;
DELIBERA di infliggere alla società Real Pietrastornina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di € 300.00 relativa alla prima rinuncia, sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia avvenuta nelle ultime 3 giornate di Campionato. Fa obbligo alla società Real Pietrastornina di versare a favore della società Hellas Altavilla, la somma di € 80.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
