Respinto ricorso Atl. Benevento, Real Casalbore in Seconda

Nel girone A, 0-3 a tavolino per il Rinascita Bonea. Punizione severa per Arpaise e S. Pago Veiano

Benevento.  

Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Bruno Marra, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. a.f.q. Avv. Francesco Castracane, nella seduta del 12/05/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO

Reclamo: ATLETICO BENEVENTO - Gara: REAL CASALBORE / ATLETICO BENEVENTO del 02/05/2015 Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 66 del 7 maggio 2015, letto il referto con relativo supplemento e il reclamo ritualmente presentato dalla società Atletico Benevento, quest’ultima si duole che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. A dire della ricorrente, infatti, si sarebbero verificati una serie di episodi di violenza da parte dei tesserati e tifosi della società Real Casalbore che avrebbero costretto l’arbitro a proseguire la gara, ad inizio del secondo tempo, “pro-forma”. Quanto evidenziato dalla società ricorrente, però, non trova nessun riscontro negli atti ufficiali di gara che per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata e dalle quali si evince che il direttore di gara ha portato regolarmente a termine la gara in oggetto. Si precisa, inoltre, che questo Organo di Giustizia Sportiva ha già sanzionato, come riportato sul C.U. n. 66 del 07/05/2015, gli episodi di violenza attribuiti alla società Real Casalbore, che sono i soli riportati nel referto arbitrale. Per quanto sopra esposto

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Benevento; di omologare il risultato acquisito sul campo (4-1 a favore della società Real Casalbore); dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società reclamante.

Gara: FAICCHIO – RINASCITA BONEA del 10/05/2015 Letto il referto si evince che la gara è stata sospesa definitivamente dall’arbitro al 30’ del secondo tempo a seguito della decisione dei calciatori del Faicchio di abbandonare il terreno di gioco. Per quanto sopra esposto la società Faicchio deve essere considerata rinunciataria e pertanto in applicazione degli art. 53 N.O.I.F. e 17 C.G. S.

DELIBERA

di infliggere alla società Faicchio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzandola di un punto in classifica e comminandole l’ammenda di Euro 300,00 quale 1^ rinuncia, (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara come da C.U. n. 24 del 27/11/2014 della Delegazione Provinciale). Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.

Gara: ARPAISE – SPORTING PAGO VEIANO del 09/05/2015 Letto il referto e il supplemento si evince che la gara ha avuto inizio con dieci minuti di ritardo per l’accensione da parte dei sostenitori dell’Arpaise di alcuni fumogeni che limitavano la visibilità. Al 45’ del secondo tempo, dopo la realizzazione della segnatura da parte della squadra dell’Arpaise, mentre l’arbitro stava provvedendo ad una ammonizione, il direttore di gara notava che lontano da lui, presso le panchine, un calciatore dello Sporting Pago Veiano rincorreva un avversario rivolgendogli minacce e insulti. Subito dopo in altre parti del campo si accendevano alcune risse a cui partecipavano tutti i componenti di entrambe le squadre che si colpivano reciprocamente con schiaffi, sputi e si rivolgevano insulti e minacce. A questo punto il direttore i gara, visto che i dirigenti delle due squadre non provvedevano a calmare gli animi dei propri calciatori, sospendeva la gara ed invitava il dirigente accompagnatore ufficiale della società Arpaise a chiedere l’intervento della Forza Pubblica, momentaneamente assente nonostante la regolare richiesta inoltrata dalla società ospitante. Nel frattempo l’arbitro si rifugiava nel suo spogliatoio, la cui porta era colpita da due violenti calci, mentre udiva minacce rivolte nei suoi confronti affinché riprendesse la gara. L’arbitro considerato che erano trascorsi già 20’ minuti dalla sospensione della gara decideva di non riprendere più il gioco e provvedeva a chiedere telefonicamente l’intervento dei carabinieri della stazione di Ceppaloni che giungevano dopo circa 30’. Il loro arrivo consentiva all’arbitro di lasciare l’impianto sportivo senza nessuna conseguenza. Per quanto sopra esposto la non regolare conclusione della gara è da attribuirsi al comportamento avuto dai tesserati di entrambe le società e di conseguenza in applicazione dell’art. 17 C.G.S.

DELIBERA

di infliggere ad entrambe le società Arpaiese e Sporting Pago Veiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di comminare alla società Arpaise l’ammenda di euro 150,00; di comminare alla società Sporting Pago Veiano l’ammenda di euro 100,00.