Salernitana, altro schiaffo dal Tar: bocciato il ricorso granata

Niente da fare per il club granata

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Salerno.  

Altro schiaffo dal Tar. La Salernitana incassa il "no". Dopo il rimando dei giorni scorsi, questa mattina è arrivata la decisione: "ricorso inammissibile". Si spengono così le ultime timide speranze di un ripescaggio in serie B, con il club granata che resta ancorato alla giustizia sportiva e alla Corte Federale d'Appello. 

Tra le pieghe della sentenza si legge che "Il Comunicato Ufficiale LNPB n. 211 del 18 maggio 2025 (come, del resto, la conferma contenuta nella nota n. 888 dello stesso 18 maggio 2025) doveva, quindi, essere impugnato innanzi ai competenti giudici sportivi endofederali e, poi, esofederali e solo successivamente innanzi a questo Tribunale. Ed infatti, tale provvedimento, non rientrando, come ritenuto da questo Tar con la citata ordinanza n. 13555/2025, nel novero dei provvedimenti di competenza della Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o, comunque, di partecipazione alle competizioni professionistiche, non poteva essere impugnato direttamente innanzi al Collegio di Garanzia, dovendo invece essere impugnato in primo luogo innanzi al Tribunale Federale Nazionale Figc.

 Di tanto, peraltro, è ben consapevole la stessa ricorrente, la quale difatti ha impugnato il medesimo comunicato ufficiale n. 211/2025 (unitamente al c.u. n. 224 del 5 giugno 2025, con il quale il Presidente della LNPB ha comunicato le date delle gare di Play-Out e i relativi orari) anche innanzi al Tribunale Federale Nazionale, che con la citata decisione n. 0246/TFNSD - 2024-2025 del 30 giugno 2025 ha respinto il ricorso. Dunque, in tale parte, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Tanto comporta l’inammissibilità del ricorso, poiché il sistema vigente, nei termini delineati dalla richiamata legge n. 280/2003, non consente l'accesso alla tutela giurisdizionale statale in difetto del previo esaurimento dei rimedi interni all'ordinamento sportivo e prima che l'assetto dei rapporti controversi abbia trovato compiuta definizione in tale sede, come ormai sancito in termini di principio generale da parte della giurisprudenza che, anche di recente, ha avuto modo di ribadire quanto segue: “La giurisdizione amministrativa è vincolata alla pregiudiziale sportiva fintantoché esiste un rimedio nell’ordinamento sportivo, rimedio che deve essere esperito prima di adire il giudice amministrativo. E, sui regolamenti, il rimedio nell’ordinamento sportivo esiste. L’art. 79 del codice di giustizia sportiva della FIGC, “Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale”, al comma 1 recita: “1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. L’art. 30 comma 1 del codice di giustizia sportiva del CONI così recita: “1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8612/2023). In base alle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”.

Nulla vi è da disporre con riferimento all’impugnazione del Regolamento di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in quanto, in disparte il fatto che l’impugnativa era subordinata al caso in cui fosse interpretato nel senso di individuare con elencazione tassativa gli atti ricorribili dinanzi alla Sezione Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche del CGS Coni, la questione è stata già affrontata e decisa con la predetta ordinanza n. 13555/2025 che, come evidenziato, ha ritenuto la controversia in esame non rientrante comunque tra le ipotesi di cui all’art. 12-ter dello Statuto del Coni e, di conseguenza, non assoggettata al rito speciale sportivo di cui al citato art. 218 del D.L. n. 34 del 2020.

Per questo motivo: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile".