Inadempienze CO.VI.SO.C., deferito l'Avellino

Le irregolarità riguardano il caso Trotta

Salerno.  

In casa Avellino regna il caos, dopo il deferimento arrivato dal Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare a seguito di segnalazione della Covisoc per una serie di inadempienze legate al caso Trotta. A questo, poi, vanno aggiunti i 30 giorni di inibizione e la multa di 10 mila euro al presidente Walter Taccone, a seguito della vicenda legata all'acquisto del centrocampista Mariano Arini, risalente al gennaio 2013. Rispetto alla questione Trotta, secondo la Procura Federale, l’Avellino avrebbe violato i termini fissati per il rilascio della Licenza Nazionale e questa cosa pone la società irpina a rischio penalizzazione. Nelle prossime settimane, infatti, i lupi potrebbero vedersi togliere un punto in classifica. Gli avvocati, però, già lavorano per ricorrere in appello, impostando la difesa sull'impossibilità di poter corrispondere l'importo entro i termini stabiliti dalla federazione, dal momento che era in corso una causa con il Fulham con tanto di udienza fissata al Tas di Losanna il 6 luglio.

Di seguito il comunicato del Tribunale Federale Nazionale:

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) sig. TACCONE Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.;

2) sig. TACCONE Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

• la Società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l.:

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l., dal sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere sopra indicati.

Redazione Sport