di Marco Festa
Sono appena state rese note le decisioni del giudice sportivo relative alle gare della nona giornata di Serie B. Tra queste c'era particolare attesa per le sanzioni in merito al concitato finale di Avellino - Salernitana, generato dal gesto del silenzio rivolto dal match-winner Minala nei confronti della Curva Sud dell'Avellino dopo il triplice fischio finale. Ecco dunque il riepilogo dei provvedimenti assunti e comunicati attraverso il comunicato ufficiale n. 46.
Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00.
Minala Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (terza sanzione); per avere, al termine della gara, dirigendosi verso la curva occupata dalla tifoseria della squadra avversaria, assunto un comportamento gravemente provocatorio, reiterando tale atteggiamento anche verso i sostenitori presenti nella tribuna centrale.
Squalifica per tre giornate effettive di gara.
Migliorini Marco (Avellino): per avere, al termine dell'incontro, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio.
Squalifica per una giornata effettiva di gara.
Lezzerini Luca (Avellino): per avere, al termine della gara, rivolto un'espressione insultante ad un calciatore della squadra avversaria.
Definite anche le ammende nei confronti dei club. con annesse motivazioni.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Società SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione della gara per circa un minuto; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala e cinque bottigliette; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Società AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto e sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
È entrato in diffida Salvatore Molina. Non resta che attendere la decisione dell'Avellino stesso in merito alla presentazione di un ricorso, che non dovrebbe concretizzarsi.
