Riceviamo e pubblichiamo
In merito all’articolo apparso, tra gli altri, su Ottopagine.it in cui si titolava:” Quote Avellino: dalla bomba mediatica alla bolla di sapone” inerente la vicenda giudiziaria intercorrente tra la Polidecor srl la Sidigas spa, a firma Marco Festa, si sintetizza, con il seguente comunicato stampa, la vicenda.
In data 4 dicembre 2014, la Polidecor s.r.l. effettuava richiesta di allaccio per il gas metano con il gestore Sidigas.com s.r.l., dovendo adeguarsi ai nuovi standards in materia di efficienza energetica e sicurezza antincendio dei locali che ospita l’azienda.
In data 11 marzo 2015, la Sidigas.com s.r.l. accettava in carico il cliente e con successiva e-mail del 12 marzo 2015, il geom. Papa, responsabile delle attività Sidigas di zona, preventivava i lavori per l’allacciamento e invitava la Polidecor al pagamento di € 6.212,59, per le operazioni necessarie a rendere attiva l’erogazione.
In data 17 marzo 2015, perveniva il pagamento, tramite bonifico, di quanto richiesto dal geom. Papa, n. cro 00000218902 e la Sidigas s.p.a. emetteva, in data 18 marzo 2015, fattura n. 81000000118.
Il contratto con l’ente di gestore sidigas.com. s.r.l., per l’erogazione del metano, veniva sottoscritto l’8 aprile 15 e, in pari data, la ditta autorizzata Chillo Michele, asseverava le opere di allaccio effettuate, dichiarando che i lavori richiesti dalla Sidigas s.p.a. e pagati dalla Polidecor s.r.l. erano stati completati e che dunque il nuovo impianto era pronto per ricevere il gas;
A questo punto mancava solo, per completare l’opera, il breve tratto di circa un metro e mezzo che divideva l’allaccio del metanodotto con l’impianto realizzato dalla Polidecor, come da perizia che si allega;
Nonostante l’asseverazione dei lavori effettuati e la firma del contratto, la Sidigas.com s.r.l. non ha ad oggi mai iniziato l’erogazione del metano, per via del mancato allaccio da parte della Sidigas s.p.a. e della mancata apposizione del contatore.
Eppure, la Polidecor provvedeva a sollecitare in diverse occasioni, sia con mezzi brevi che via pec, con reclamo formale del 22 aprile 15 n. protocollo 14010365; con comunicazione del 6 maggio 2015; del 18 maggio 2015 e dell’8 giugno 2015, il gestore ad effettuare l’allaccio alla rete.
Paradossalmente, con pec n. protocollo 12771/15 dell’8 giugno 2015, la Si.di.gas.com s.r.l. sollecitava la Si.di.gas s.p.a. ad iniziare lavori di allaccio gas metano presso la Polidecor s.r.l.-
A seguito di ispezione del 20 maggio 2015, il Comando dei Vigili Urbani sollevava un rilievo scritto alla Polidecor, per l’utilizzo dei bomboloni Gpl interrati, non consoni alla normativa prevista dall’art. 4 comma 3 D.P.R. 151/2011, intimando la società, entro il termine di quarantacinque giorni, di dotarsi di impianto a metano a norma.
Infine, con pec del 30 giugno 2015, Polidecor sollecitava nuovamente la Sidigas s.p.a. e la Sidigas.com s.r.l.u. a risolvere la vicenda onde evitare più grave nocumento alla Polidecor; ma anche quest’ultima richiesta rimaneva inevasa.
A questo punto, veniva depositato ricorso giudiziale d’urgenza ex art. 700 c.p.c., a cui veniva assegnato il numero di ruolo 7055/15 del Trib. di Avellino e veniva assegnato quale giudice la dott.ssa Di Paolo. - Con ordinanza del 14/7/15, la dott.ssa Di Paolo fissava udienza per la comparizione delle parti al 27/8/15.
All’esito dell’udienza, rimaste contumaci le società Sidigas, il Giudice accoglieva il ricorso e condannava le stesse all’allaccio del ricorrente alla rete del gas.
Il provvedimento rimaneva inadempiuto e per tale ragione l’attrice si vedeva costretta a presentare ricorso ex art. 612 c.p.c.-
All’esito, con ordinanza del 14/3/16, sempre contumaci le convenute, veniva nominato CTU il dott. Ing. Paolo Normanno, al fine di dare adempimento alle pratiche di espletamento dell’allaccio dell’attrice alla rete del gas.
Senonché, al primo accesso, riscontrati problemi nell’adempimento, veniva proposto ricorso ex art. 613 c.p.c. ed il fascicolo veniva rinviato al GI per le opportune determinazioni.
All’udienza del 7/12/16, il Giudice dava termini alla Sidigas spa per l’adempimento spontaneo dell’obbligo di allaccio entro il 16/1/17; in caso di mancato adempimento, facultava il CTU nominato e l’Ufficiale Giudiziario all’utilizzo della Forza Pubblica, per garantire la presenza dei tecnici della Sidigas e l’esecuzione dell’allaccio della ricorrente alla rete del gas.
Condannava inoltre la Sidigas spa e la Sidigas.com s.r.l. al pagamento in favore della ricorrente di € 500,00 per ogni giorno di ritardo dall’adempimento prescritto, a far data dall’udienza.
Finiti i lavori, il cantiere veniva rilasciato in data 27/11/2017, ovvero 353 giorni dopo l’emissione del provvedimento.
Per cui il credito ad oggi, certo, liquido ed esigibile, ammonta ad € 176.500,00, oltre spese che, aumentato della metà in fase di pignoramento, ex art. 546 c.p.c., realizza la somma di € 266.522,82 Inoltre si sottolinea come ad oggi, la Polidecor vanti altri crediti (ancora da azionare), ma ormai certi, liquidi ed esigibili, non compresi nel primo pignoramento. E’ necessario inoltre chiarire che la scelta di pignorare le quote dell’Avellino non deve essere intesa come volontà di affossare la già precaria condizione del calcio irpino; è facoltà del creditore scegliere i beni che si intendono pignorare. La correttezza della scelta è evidenziata dalle indiscrezioni trapelate dalla società ed apprese dai giornali che, nonostante l’assenza di dichiarazioni ufficiali, sono la testimonianza dell’evidente impaccio della Sidigas spa, unico creditore della Polidecor, unitamente alla controllata Sidigas.com srl. Posto che risulta alquanto imbarazzante, per una società, trovarsi invischiata in una “bolla di sapone”, alla Sidigas, come giustamente riportato da alcuni giornali, non resta che onorare le proprie obbligazioni. Tanto, per opportuna conoscenza.
