RECLAMO FOOTABALL CLUB PAOLISI 1992 – GARA FOOTABALL CLUB PAOLISI 1992 / AURELIO MASSIMO PACILLO DEL 2.02.2015
Il G.S.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Aurelio Massimo Pacillo abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, quale assistente di parte il sig. Iannella Giuseppe ed i calciatori: Zampelli Mario (nato il 3.02.2000) e Lombardo Rinaldo (nato il 31.08.2000), questi ultimi non autorizzati ex art. 34 delle N.O.I.F. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori Zampelli Mario e Lombardo Rinaldo tesserati entrambi a favore della Società Aurelio Massimo Pacillo dal 31.10.2014, non hanno ancora compiuto il 15° anno di età e quindi la società Aurelio Massimo Pacillo non poteva né chiedere l’autorizzazione ex art. 34 delle N.O.I.F. né utilizzare calciatori di età più giovane di quella consentita per la partecipazione all’attività agonistica della prima squadra (Attività Mista). Inoltre, l’assistente di parte non risulta censito per la società Aurelio Massimo Pacillo. Di conseguenza, la posizione sia dell’assistente, sia dei nominati calciatori, alla gara in esame, deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo della società Football Club Paolisi 1992 DELIBERA di infliggere a carico della società Aurelio Massimo Pacillo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
RECLAMO PAOLISI 992 GARA FORZA E CORAGGIO–PAOLISI 992 DEL 13/4/15
Il G.S.T., visto il reclamo, verificatane la ritualità e la tempestività, rileva, che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la soc. Forza e Coraggio abbia violato la norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione alla norma sulle sostituzioni, di cui all’art. 74 NOIF e chiedeva pertanto l’applicazione dell’art. 17 CGS e la conseguente punizione della stessa società con la conseguente vittoria della gara con il punteggio di 0-3. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara è emerso la società Forza e Coraggio, nel corso della gara abbia effettuato le cinque sostituzioni come da regolamento, ma al 44’ del II tempo ha effettuato una ulteriore sostituzione e precisamente il sig. D’Andrea Alessio indicato al n. 12 subentrava al calciatore Guerrera Marco inserito al n. 1. Pertanto, accertato senza ombra di dubbio che la società Forza e Coraggio ha effettuato sei sostituzioni, in violazione della norma sui limiti in relazione alle sostituzioni di cui all’art. 74 NOIF. Per tutto quanto su esposto, in applicazione dell’art. 17 C.G.S DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Paolisi, in applicazione dell’art. 17 C.G.S, di infliggere alla società Forza e Coraggio la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata
GARA SPORTING PIETRELCINA – SPORTING GUARDIA DEL 13/4/2015
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara i epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società Sporting Guardia. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell’art. 17, comma 3, C.G.S.; DELIBERA di infliggere, per rinuncia, alla società Sporting Guardia la punizione sportiva della perdita della gara con i risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di € 300.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Sporting Guardia di versare la somma di € 60.00 alla società Sporting Pietrelcina per il mancato incasso. (Sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia avvenuta nelle ultime 3 giornate di campionato).
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 26/ 4/2015
MORTARUOLO UGO (CLUB PONTE 98)
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO ALL’11/ 6/2015
DALOIA PELLEGRINO (CLUB PONTE 98)
Per proteste nei confronti dell'arbitro, minacciava di colpirlo con un pugno, reiterando il suo atteggiamento anche all'uscita dal terreno di gioco
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE SANTIS DOMENICO (CERVINARA)
A gioco in corso, sputava contro un avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PARENTE ANDREA (AMOROSI)
BURINI PASQUALE (G.S. REAL TELESIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE BIASE GABRIELE (AMOROSI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
D'ANDREA SILVIO (FORZA E CORAGGIO BN)
ROSELLA RICCARDO (SPORTING PAGO VEIANO 2011)
