RECLAMO SAN MARCO EVANGELISTA – GARA SAN MARCO EVANGELISTA / SAN
NICOLA CALCIO DEL 21.02.2015
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società San Marco Evangelista, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento del calciatore Di Caprio Andrea (nato il. 25.06.1987), rileva che il reclamo medesimo è infondato e, pertanto, va rigettato. Invero, dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il nominato calciatore risulta regolarmente tesserato a favore della società San Nicola Calcio, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in esame e precisamente dal 18.02.2015. Di conseguenza, la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Di Caprio Andrea è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Marco Evangelista; dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, sul conto della società reclamante.
RECLAMO ROTONDI UNITED – GARA ROTONDI UNITED / VIRTUS GOTI DEL
25.1.2015
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, vista la decisione della CSAT pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 76 del 5.2.2015 pag. 1549, che preliminarmente, rilevava l’inammissibilità del ricorso sottoscritto e firmato dal sig. Clemente Dragone, che si era qualificato come Vice Presidente della società medesima, il cui legale rappresentante risulta effettivamente dimissionario dal 7.10.2014 (ovvero, da data antecedente, rispetto a quella di disputa della gara in esame). Rilevato che il presente reclamo è stato proposto dallo stesso sig. Dragone Clemente, qualificatosi come Presidente; che da un controllo amministrativo presso la Segreteria del C.R. Campania, risulta, dalla documentazione della società, depositata il 25.09.2014, che il sig. Clemente Dragone è censito con la qualifica di dirigente della società Rotondi United e non con quella di Presidente (nella quale ipotesi egli avrebbe legittimamente sottoscritto l’atto d’impugnazione). Deve precisarsi, per obiettività, che la società, successivamente, ha apportato, sul proprio sito, delle modifiche alle cariche societarie, ma sottoponendole al C.R. Campania per l’obbligatoria ratifica, solo il 5.2.2015, mentre il ricorso è stato proposto il 2.2.2015. Pertanto, il reclamo va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto da un dirigente della società e non da persona avente titolo alla sottoscrizione stessa. Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Rotondi United; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/ 5/2015
NAPOLITANO ANTONIO (CLUB AMICI DI LUZZANO)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 4/ 5/2015
MARTONE LEO (FOGLIANISE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIOVANNIELLO MARIO (REAL CAMPOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROCCO RAFFAELE (TEVEROLA 1997)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
PASTORE FABIO (FOGLIANISE)
CAIRELLA NICOLA (FOGLIANISE)
BELLAFEMMINA GIOVANNI (PUGLIANELLO)
AIELLO GIANLUIGI (SAN MARCO EVANGELISTA)
