Salernitana, le motivazioni della Corte federale d’appello sul "no" al ricorso

"Il playout con il Frosinone avrebbe avuto rischio di inutilità", si legge nel dispositivo

salernitana le motivazioni della corte federale d appello sul no al ricorso
Salerno.  

La Salernitana fa i conti con l’ennesimo rigetto della sua lunga estate a suon di carte bollate. Anche la Corte federale d’appello ha espresso parere negativo sul ricorso presentato dal club granata in merito all’annullamento del playout con il Frosinone. In un lungo documento, la corte guidata dal presidente Mario Luigi Torsello smonta le tesi granata. Nel punto 9 si legge che “l’art. 27, comma 1, dello statuto della LNPB attribuisce al Consiglio direttivo la formazione dei calendari delle competizioni ufficiali, salva l’approvazione dell’Assemblea. Il comma 2, ultimo periodo, dello stesso art. 27 - che il comunicato ufficiale n. 211 espressamente richiama in premessa - dà al Presidente di Lega la facoltà di “disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”. Secondo il primo periodo del comma 2, “[n]on è ammesso reclamo da parte delle società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora d’inizio delle gare”.

Inoltre, in merito alla sospensione del playout con il Frosinone si sottolinea come “con i comunicati ufficiali di cui si controverte, ha inteso tutelare il preminente interesse alla regolarità del campionato. Se così non avesse fatto, i play-out per avventura svolti sarebbero stati a fortissimo rischio di inutilità e si sarebbero originate aspettative alla permanenza nel campionato di serie B potenzialmente destinate a essere frustrate, con evidente impatto sulla regolarità dei tornei e prevedibile accendersi di un complesso contenzioso. D’altronde, i play-out devono tenersi fra le squadre individuate in base all’assetto della classifica finale del campionato, con incidenza dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi della giustizia sportiva, e non di quella determinata dai soli risultati di gioco (Coll. gar. sport, Sez. cons., parere n. 3/2019).

Duro attacco anche sulla questione Brescia che per la Salernitana avrebbe invalidato il finale di campionato: “Infine, quanto alla lesione dei propri interessi che la Salernitana diffusamente lamenta (pagg. 12 - 21 del reclamo) – si legge nella nota -, basti osservare che questa è in buona parte generica, indimostrata o irrilevante, è comune a tutte e quattro le società interessate dai playout e, infine, è dipesa dalle violazioni contestate al Brescia, accertate in giudizio, e alle conseguenze che ne sono derivate circa la classifica finale del campionato, e non dai provvedimenti impugnati in questa sede”.