Sono 13 i calciatori squalificati dopo la dodicesima giornata della Serie B ConTe.it dal Giudice sportivo. Nenè fermato per tre turni, due a Lopez e Vitale.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MIGUEL DA SILVA Anderson (Spezia): per avere, al 6° del secondo tempo, colpito violentemente con un pugno sulla testa un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.
VITALE Mattia (Cesena): per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ASMAH Patrick Kojo (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
RIZZO Giuseppe (Vicenza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AUGUSTYN Blazej Szcepan (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CASARINI Federico (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LAZZARI Manuel (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LETIZIA Gaetano (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SABELLI Stefano (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VOLTA Massimo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Avellino e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Redazione Sport
