La Corte Federale D'Appello (Sezioni Unite) ha respinto il ricorso della Procura Federale FIGC. L'Avellino è definitivamente assolto dal caso Money Gate in cui era chiamata in causa per la presunta tentata combine del match Catanzaro-Avellino, giocato il 5 maggio 2013. Questo il comunicato pubblicato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, pochi minuti fa, sul sito ufficiale.
Corte Federale D'Appello - Sezioni Unite
Riunione Mercoledì 11 aprile 2018
1. Ricorso Procuratore Federale - Respinto
avverso il proscioglimento dei sigg.ri:
- Taccone Walter (all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
- De Vito Vincenzo (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
- Cosentino Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
- Ortoli Armando (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
- Russotto Andrea (all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;
- Muscatelli Francesca (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1bis, comma 5 C.G.S., attività all’interno e/o nell’interesse della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. (socio di minoranza) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento Federale) per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.;
- Pecora Marco (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.; e delle società:
- Società U.S. Avellino 1912 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per violazione ex artt. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.; - Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per violazione ex artt. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.
2. Ricorso Sig. Cozza Francesco (all’epoca dei fatti allenatore della società Catanzaro Calcio 2011 Srl) - parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola squalifica nei limiti del presofferto avverso le sanzioni:
- squalifica per mesi 9;
- ammenda di € 11.900,00; inflitte al reclamante, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 8, commi 2 e 6 C.G.S. in relazione all’art. 35 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico seguito deferimento del Procuratore Federale.
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Redazione Sport
