Decisioni del giudice sportivo con diversi turni di squalifica commitati da una parte e dall'altra, forte ammenda al Palermo per quanto lanciato dagli spettatori nei settori locali sul terreno di gioco durante la sfida e a fine match, ma anche per espressioni ingiuriose di un collaboratore del club agli ufficiali di gara, ma c'è anche la disposizione di un supplemento di istruttoria da parte della Procura Federale e chiesto dal giudice sportivo per acquisire elementi sul post-gara con la riserva di assumere le decisioni in ordine alle eventuali sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti. Palermo-Catanzaro è finita con la qualificazione dei calabresi alla finale playoff (2-0 rosanero nel secondo match, 2-3 come risultato in aggregato), ma prosegue con gli effetti di quanto accaduto durante sugli spalti e dopo il triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro (clicca qui per il comunicato ufficiale e i provvedimenti del giudice sportivo).
Le squalifiche per i tesserati
Due giornate di squalifica e ammenda di cinquemila euro ad Antonio Palumbo del Palermo "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro rivolgendogli anche critiche irrispettose, reiterava tale atteggiamento allontanandosi solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra". Un turno a Niccolò Pierozzi del Palermo per il rosso diretto determinato dal fallo su Filippo Pittarello. Un turno anche a i vice allenatori di Catanzaro e Palermo, Cristian Agnelli e Maurizio D'Angelo, "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo di un allenatore della squadra avversaria" e al preparatore atletico dei rosanero, Luca Alimonta, espulso al 25' del primo tempo.
L'ammenda al club rosanero
Ammenda di ventimila euro alla società Palermo "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica all'indirizzo di calciatori della squadra avversaria intenti a battere il calcio d'angolo; per avere, al 51° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco ed un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al termine della gara, suoi sostenitori lanciato numerose bottigliette di plastica in direzione degli Ufficiali di gara mentre si accingevano ad uscire dal recinto di giuoco; per avere infine, negli spogliatoi, un proprio collaboratore rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
